COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1.  A.S.D. SAN MARTIN

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.4.1.  A.S.D. SAN MARTINO – Avverso Decisione G.S.T. – C.U. n. 139 del 13/05/2009

  (Gara CIL CASTELLINO – SAN MARTINO del 10.05.2009 – Campionato 1^ Categoria Girone C – 15^ Ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato tempestivamente e ritualmente dalla società A.S.D. San Martino e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.

La società ricorrente, sentita su espressa richiesta di audizione, contesta la decisione del G.S. sostenendo che nessuna irregolarità si è verificata nella gara giocata il 10 maggio 2009 contro la Cil Castellino, perché il calciatore che ha preso parte alla gara è De Benedictis Daniele, nato il 4.05.85, e non De Benedictis Gianluca. Ha giustificato con un errore del compilatore della distinta il fatto che sulla stessa è stato riportato il nome di Gianluca invece che quello di Daniele, atteso anche che la data di nascita ed il numero di matricola annotati in distinta sono quelli di Daniele. La suddetta società ha anche documentato l’assunto che durante tutto il campionato i due calciatori hanno giocato entrambi con ruoli diversi: Daniele da difensore e Gianluca da portiere, rappresentando che non vi era motivazione alcuna per fare giocare un portiere, Gianluca, al posto di un difensore, Daniele, che ha ricoperto tale ruolo da titolare per tutto l’anno.

La società Cil Castellino, che ha inviato tempestive controdeduzioni ed ha chiesto di essere sentita sui fatti, ha fatto presente che la decisione del G.S. si è basata sul fatto che nessun calciatore di nome De Benedictis Gianluca, nato il 4.05.85, risulta tesserato per la società A.S.D. San Martino. Ha anche richiamato l’attenzione di questa C.D. sul fatto che l’arbitro non ha rilevato alcunché durante il controllo dei documenti e l’appello nominale dei calciatori partecipanti alla gara.

Gli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramenti hanno confermato che per la società A.S.D. San Martino risultano regolarmente tesserati con il cognome De Benedictis solo Gianluca, nato il 10.07.82, e Daniele, nato il 4.05.85.

La disposta ricognizione personale, sui due calciatori sopra indicati, decisa il 19 maggio 2009 ed effettuata nella seduta del 20 maggio successivo, ha consentito all’arbitro di accertare quale dei due ha effettivamente preso parte alla gara. Questi con assoluta  certezza ha affermato che alla gara ha partecipato De Benedictis Daniele. Il Direttore di gara riferisce, inoltre, a supporto della identificazione fatta di tre distinti episodi di cui il calciatore è stato protagonista durante la gara.

Lo stesso direttore di gara ha riferito di aver effettuato con celerità il riconoscimento dei calciatori, non escludendo che ci possa essere stata confusione sui nomi di battesimo del calciatore De Benedictis.

Sul punto è bene evidenziare che le irregolarità formali sulla identificazione dei giocatori da parte dell’arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti che sostanzialmente la identificazione è stata errata o che, almeno, è residuata incertezza sulla identità di chi ha preso parte alla gara (cfr. giurisprudenza consolidata della CAF).

Escluso, quindi, che la società A.S.D. San Martino abbia fatto partecipare alla gara il calciatore De Benedictis Gianluca, squalificato, al posto del fratello Daniele, e che quindi nessuna irregolarità è stata commessa dalla suddetta società che possa portare effetti sulla regolarità della gara, la decisione del G.S. va riformata perché fondata sul presupposto che alla gara aveva preso parte un calciatore non tesserato.Nella fattispecie, comunque, va applicato il comma 7 dell’art. 17 del C.G.S. con la conseguenza che la società A.S.D. San Martino va sanzionata, unitamente al dirigente accompagnatore, per aver riportato erroneamente sulla distinta di gara il nome di Gianluca al posto di Daniele con l’effetto di aver generato il ricorso della società Cil Castellino.

P.Q.M.

delibera di accogliere il ricorso della società A.S.D. San Martino e per l’effetto annullare la decisione del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato del campo;

Sanzionare la società A.S.D. San Martino con l’ ammenda di euro 150,00 ed il suo Presidente pro- tempore con l’inibizione fino al 5 giugno 2009, non potendo rinvenire dalla distinta di gara il dirigente accompagnatore, per le motivazioni in premessa.

Manda alla Segreteria del C.R. Molise per le conseguenti variazioni di classifica e per l’incameramento della ammenda di cui sopra.

Nulla per la tassa non versata.

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