COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.144 del 22/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1.  A.S.D. ATLETICO S

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato Ufficiale n.144 del 22/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.4.1.  A.S.D. ATLETICO SESSANO – Avverso Squalifica Calciatore – Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 142

(Gara CIORLANO – ATLETICO SESSANO del 17.05.2009 – Campionato 1^ categoria Girone A –  Andata Playoff)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Atletico Sessano e visti i documenti ufficiali di gara,  osserva quanto segue.

La richiesta di annullamento della sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Martorano Massimiliano, avanzata dalla società ricorrente, non può essere accolta, perché il rapporto del commissario di campo designato per la partita, nei casi di condotta violenta non visti dall’arbitro, è documento di prova sul comportamento tenuto da tesserati durante la gara, secondo il disposto dell’art. 35, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Può, invece, questa C.D. valutare il gesto del calciatore alla luce di quanto rappresentato in ricorso e delle risultanze del referto arbitrale e del rapporto del commissario di campo, ai fini della determinazione della sanzione.

L’azione posta in essere dal calciatore Martorano Massimiliano, che non si può escludere e che, quindi, va sanzionata, anche se sviluppatasi lontano dall’azione di gioco, può essere vista come effetto di una discussione tra calciatori, tenendo conto che essa non ha avuto alcun effetto sull’avversario e nemmeno ha avuto conseguenze sanzionatorie da parte dell’arbitro relative all’episodio riportato nel rapporto del commissario di campo, atteso che sul referto non risulta annotato nessun provvedimento disciplinare a carico del calciatore Martorano Massimiliano e/o del calciatore avversario, pure individuato dal commissario di campo.

P.Q.M.

delibera di ridurre la squalifica del calciatore Martorano Massimiliano ad una giornata di gara.

Nulla per la tassa non versata.

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