COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento alla Procura Federal
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento alla Procura Federale della Pol. Tharros.
Con provvedimento del giorno 11 marzo 2009, il Vice Procuratore federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento delle persone e della società sottoindicate:
1) il signor Felice Pani, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Pol. Tharros, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art.39, 2° comma, delle NOIF, perché sottoscriveva la richiesta di tesseramento senza la dovuta diligenza e cautela non osservando le opportune verifiche volte ad accertare la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Francesco Capra, e per aver sottoscritto la distinta relativa alla gara Isili / Tharros del 20.04.2008, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società Tharros;
2) il signor Andrea Corona, per violazione dell’art. 1 del C.G.S., perché in qualità di dirigente accompagnatore della Società sottoscriveva la distinta relativa alla gara Tharros / Villacidro del 13 gennaio 2008, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società Tharros;
3) il signor Paolo Virdis all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, per violazione dell’art.1, comma1, del C.G.S., perché sottoscriveva le distinte delle gare Tharros / Carloforte del 27.04.2008 e Gemini Pirri / Tharros del 04.05.2008, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società Tharros;
4) la società Tharros per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio presidente e legale rappresentante della società nonché per l’operato dei propri dirigenti.
Nel corso dell’odierna seduta, il vice procuratore federale, richiedeva che ai suddetti tesserati venissero inflitte le seguenti sanzioni:
- inibizione del signor Pani Felice per sei mesi;
- inibizione del signor Corona Andrea per due mesi;
- inibizione del signor Virdis Paolo per tre mesi;
- l’irrogazione di 4 punti di penalizzazione a carico della società Tharros in forza al disposto normativo di cui all’art. 17, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le problematiche giuridiche sottese al presente caso, evidenzia quanto segue.
La richiesta del tesseramento alla F.I.G.C., n° 223894 del giocatore Capra Francesco risulta essere stata sottoscritta oltre che dal suddetto calciatore, che all’epoca dell’istanza era minore di anni 18, dal padre Capra Andrea, in qualità di esercente della potestà genitoriale, ma non dalla di lui madre.
La signora Rita Sanna nella sua qualità di esercente della potestà genitoriale sul figlio minore Francesco Capra, richiedeva, nelle forme del reclamo, la nullità e/o l’annullamento del tesseramento del proprio figlio, e ciò perché il modulo di tesseramento non era stato da lei sottoscritto.
Il disposto normativo di cui all’art.39, 2°comma delle NOIF, stabilisce che la richiesta di tesseramento di soggetti minori debba essere “sottoscritta anche dall’esercente della potestà genitoriale”.
La mera dizione letterale della norma non chiarisce la circostanza se per soddisfare, sotto un profilo formale, i requisiti richiesti dalla disposizione “de qua” sia sufficiente la sottoscrizione di un solo genitore, ovvero sia piuttosto necessaria la firma di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Orbene-anche a prescindere dalle considerazioni sostanziali circa la necessità di far sottoscrivere la richiesta di tesseramento di un minore da parte di uno o di entrambi i genitori al fine di autorizzare il figlio a prestare l’attività sportiva che ci occupa, e quindi valutare se il presente atto possa essere qualificato alla stregua di un attività di ordinaria o di straordinaria amministrazione- non può certamente venir mosso alcun rimprovero colpevole nei confronti dei dirigenti e, per responsabilità oggettiva contro la Società nei casi, come quello che ci occupa, in cui le diposizioni che dovrebbero dettare e stabilire con certezza le condotte da mantenere, siano invece suscettibili di opposte, ma logiche interpretazioni.
In forza delle su esposte argomentazioni alcun addebito e/o sanzione può essere inflitto nei confronti dei dirigenti della società Tharros.
Il vecchio brocardo giuridico che stabilisce la non scusabilità dell’ignoranza di una disposizione di legge trova, infatti, il suo logico limite allorchè la norma possa avere più significati giuridici e fattuale, tutti pienamente legati all’interpretazione della norma intesa in senso strettamente letterale.
L’art. 39, 2° comma, nel richiedere nei casi di minore la “firma dell’esercente della potestà genitoriale” utilizza inequivocabilmente il singolare e non il plurale; e d’altronde la medesima disposizione non chiarisce neppure in forma minimamente esemplificativa, come la stessa debba essere ermeneuticamente applicata.
Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA il proscioglimento dei signori Andrea Corona, Felice Pani e Paolo Virdis, e conseguentemente della società Tharros s.r.l.