COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ALLA PROCURA FEDERAL

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ALLA PROCURA FEDERALE DELLA SOCIETA’ SANLURI CALCIO E DEL SUO TESSERATO UCCHEDDU LUIGI.

Con provvedimento del 18 marzo 2009 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento alla Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna del signor Luigi Uccheddu, calciatore attualmente svincolato, e della società Sanluri Calcio per rispondere rispettivamente:

1)  il signor Luigi Uccheddu, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva, 30, commi 2 e 4, dello statuto federale e 15 del C.G.S., per aver adito l’autorità giudiziaria ordinaria, presentando denuncia-querela nei confronti di un tesserato, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio federale, e pertanto in evidente violazione della clausola compromissoria;

2)  la società ASD Sanluri Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti, che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

La Procura Federale nel corso della riunione del 04.05.2009, ha richiesto la squalifica per la durata di mesi sei nei confronti del calciatore Luigi Uccheddu ed il pagamento di un’ammenda pari a Euro 500,00 a carico della società Sanluri Calcio.

La Commissione disciplinare, letti gli atti ed esaminati i documenti allegati, viste le richieste della Procura, evidenzia e ritiene quanto segue.

La problematica giuridica sottesa al caso che ci occupa è comprendere se in presenza di un fatto che costituisce o comunque può integrare una fattispecie di reato, sia pure commesso nell’ambito di attività sportiva, l’autonomia sportiva e quindi la sua giustizia interna-possa in qualche modo limitare e/o inficiare la giurisdizione ordinaria statale.

Ebbene l’art.1 della legge n.280/2003 se da una parte recita testualmente che “ la repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo”, dall’altra stabilisce e dispone “ che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

Il legislatore, con la suddetta disposizione normativa, ha inteso limitare l’autonomia della giurisdizione sportiva allorchè essa esaurisce le sue conseguenze nell’ambito dello sport inteso in senso stretto; nei casi invece in cui gli effetti e le conseguenze della giustizia sportiva travalicano e si estendono nell’ambito ed all’interno dei confini della giurisdizione ordinaria statale, l’autonomia sportiva trova il suo logico limite nei principi espressamente disciplinati dalla carta costituzionale.

Sulla scorta di siffatte considerazioni, è evidente che la maturità penale debba certamente essere sottratta alla giurisdizione del diritto sportivo: essa pertanto non può in alcuna maniera ed in nessun caso coercire e/o restringere la giurisdizionale ordinaria.

Da ciò ne consegue che la materia penale debba essere sottratta alla giurisdizione sportiva; l’obbligo per il tesserato di richiedere l’autorizzazione di cui all’art.30 dello statuto federale per adire l’autorità giuridiziaria ordinaria trova il suo fisiologico limite negli artt. 24 e 25 della Costituzione, ovvero nel diritto di difesa e nel principio del giudice naturale precostituito per legge. A questo proposito, al fine di risolvere siffatto problema, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, con un recentissimo provvedimento adottato in data 05.03.2009, ha espressamento affermato e chiarito  che “l’art.30, comma 2 dello Statuto FIGC, che disciplina il vincolo di giustizia, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come riconosciuto e favorito dalla repubblica, ma s’infrange laddove impatta con la materia penale e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario”.

Nel caso in esame Luigi Uccheddu ha legittimamente sporto denuncia-querela per fatti rilevanti e sussumibili nella fattispecie delittuosa delle lesioni: la circostanza che abbia dato privatamente impulso all’esercizio dell’azione penale, senza richiedere l’autorizzazione agli organi sportivi, non integra alcuna violazione dello statuto FIGC, e ciò perché subordinare il diritto ineludibile e personalissimo di adire la giurisdizione ordinaria al parere della giustizia sportiva contrasterebbe con gli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Ad abundantiam, la recente giurisprundenza della Suprema Corte ha pure disatteso la sussistenza dell’esimente del consenso dell’avente diritto nell’ambito delle competizioni agonistiche-sportive, allorchè la condotta delittuosa delle lesioni sia stata posta in essere travalicando il limite del normale scontro di gioco per integrare i presupposti giuridici di un vero e proprio atto violento. Da ciò ne discende il fatto che nei suddetti casi, per gravità e rilevanza penale, non possa in alcun modo subordinarsi l’esercizio e l’avvio della giustizia ordinaria ad un provvedimento di autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

Nel caso di specie, in forza agli argomenti suesposti, non può ritenersi sussistere la violazione di cui all’art. 30 dello statuto federale; di talchè nessun rimprovero può essere mosso al giocatore Uccheddu e conseguentemente, e per ovvie ragioni, nei confronti della Società ASD Sanluri Calcio a titolo di responsabilità oggettiva.

In forza dei su esposti motivi, la Commissione Disciplinare proscioglie il giocatore Luigi Uccheddu e la società ASD Sanluri Calcio.

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