COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 25 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROC

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 25 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. CONGIU GIANCARLO E DELLA SOCIETA’ POL. ATLETICO TREXENTA.

Con nota del 01.04.2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna:

1)  il Sig. Congiu Giancarlo, all’epoca dei fatti legale rappresentate della Società Pol. Atletico Trexenta, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla violazione dell’accordo vigente tra L.N.D. e A.I.A.C., nella parte in cui stabilisce i paramentri economici massimi da corrispondere a gli allenatori dilettanti;

2)  la Società Pol. Atletico Trexenta ai sensi dell’Art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per l’operato dei propri tesserati.

Il Presidente di questa Commissione contestava formalmente l’addebito e, ai sensi dell’Art. 30, numeri 8 e 9 del C.G.S. fissava al 14 maggio 2009 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere sentiti.

Nel corso della riunione del 15.06.2009 il rappresentate della Procura confermava gli addebiti e domandava, per il Congiu, l’irrogazione dell’inibizione per un periodo di mesi tre;

per la Società Pol. Atletico Trexenta l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

Quest’ultima Società, nella persona del suo attuale Presidente, faceva pervenire deduzioni a difesa con le quali evidenziava la propria estraneità agli addebiti, rilevando che la pattuizione economica intervenuta con il D’Antonio Giorgio, in qualità di allenatore, era stata il frutto di una iniziativa personale dell’allora Presidente Congiu Giancarlo, iniziativa che non poteva determinare conseguenze pregiudizievoli sulla Società danneggiata da esso.

La Commissione disciplinare, rilevato:

1)  che all’epoca dei fatti il Congiu Giancarlo ricopriva la funzione di Presidente della Società Pol. Atletico Trexenta;

2)  che quest’ultima,  pertanto, và soggetta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto dal suo Presidente attuato in violazione alle norme richiamate;

3)  che l’andamento dei fatti induce a ritenere l’iniziativa, per quanto addebitabile alla Società meritevole di una sanzione più moderata rispetto alla richiesta della Procura.

DELIBERA in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura federale: di irrogare l’ammenda di € 300,00, a carico della Società Pol Atletico Trexenta.

Di accogliere la richiesta di inibizione per tre mesi a carico del Congiu Giancarlo cosi come formulata dalla Procura.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it