COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENT

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. APD CITTA’ DI LEONFORTE (EN), suo Presidente pro-tempore  Sig. SALVATORE IPSALE e n° 15 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di Calcio a 5 – Serie C2  -  2007/2008

Procedimento n° 261/A/10

Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 15 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità soltanto della Società per quanto a lei ascritto, seppur nei limiti appresso indicati. Infatti, in allegato alla memoria difensiva prodotta dalla Società, quest’ultima ha inviato i certificati medici relativi ai calciatori odierni deferiti, limitandosi ad asserire di averli già trasmessi al Comitato ma non fornendo prova alcuna di tale invio.

Pertanto, atteso che tutti i certificati risultano avere corso di validità nel campionato in argomento, a carico del Presidente e dei calciatori deve essere pronunciata delibera di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste.

Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei certificati non inviati, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 10,00 per ogni certificato;

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.05.09, sono comparsi i deferiti, e letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

In accoglimento del proposto deferimento,

Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 150,00;

il non luogo a provvedere a carico del Presidente e dei calciatori per quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

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