COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. ASD CITTA’ DI MODICA C5 (RG), suo Presidente pro-tempore  Sig. GIOVANNI CANNIZZARO e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di Calcio a 5 – Serie C2  -  2007/2008

Procedimento n° 261/A/11

Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 1 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato sprovvisto della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità della Società per quanto a lei ascritto. Infatti, in allegato alla memoria difensiva prodotta dalla Società, quest’ultima ha inviato il certificato medico relativo al calciatore odierno deferito.

Pertanto, atteso che il certificato risulta avere corso di validità nel campionato in argomento, a carico del Presidente e del calciatore deve essere pronunciata delibera di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste.

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.05.09, non sono comparsi i deferiti, e letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

il non luogo a provvedere a carico di tutti i deferiti per quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

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