COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. MACOMERESE ( Campionato di

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

POL. MACOMERESE ( Campionato di 2^ Categoria )

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 14.05.2009.

Gara Burgos / Macomerese dell’ 8.05.2009.

La Società Macomerese Calcio ha proposto tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il proprio tesserato e calciatore Carlo Bitti è stato squalificato per tre gare perché, dopo essersi reciprocamente colpito con una manata ed un pugno, è venuto alle mani con il calcitore avversario Andrea Fois. Alla notifica del provvedimento di espulsione, e dopo che i due venivano separati dai compagni di squadra, gli stessi si rivolgevano al direttore di gara proferendo frasi ingiuriose e minacciose. Alla fine della gara i due venivano nuovamente alle mani colpendosi reciprocamente. La Società impugnante sostiene che il proprio tesserato abbia colpito l’avversario per difendersi e ripararsi da un’aggressione. La reclamante asserisce anche il fatto che il Bitti non abbia mai proferito alcuna ingiuria e/o minaccia all’indirizzo dell’arbitro.

La Commissione, letti gli atti, esaminati il reclamo ed il referto arbitrale, evidenzia e sostiene quanto segue:

Da un’attenta lettura del referto compilato dal direttore di gara si evince inequivocabilmente il fatto che le minacce e le ingiurie sono state proferite all’indirizzo dell’arbitro soltanto da parte del tesserato Fois Andrea, mentre il Bitti Carlo si fosse limitato a colpire l’avversario, senza però mai rivolgersi al direttore di gara né con espressioni offensive, né tanto meno, ponendo in essere comportamenti che possano qualificarsi alla stregua di minacce.

Il Giudice Sportivo, nell’emettere il suo provvedimento sanzionatorio, ha erroneamnete parificato le posizioni dei due giocatori omettendo di evidenziare il fatto che le ingiurie e le minacce siano state poste in essere dal solo Fois e non invece dal tesserato Carlo Bitti.

Da ciò ne consegue l’illogicità della sanzione inflitta al Bitti, egli deve essere certamente punito per il comportamento scorretto e comunque sleale adottato nei confronti di un avversario, ma la squalifica comminatagli non può per i motivi su esposti, essere la medesima, in termini di giornate, rispetto a quella inflitta al tesserato Fois Andrea.

Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA di ridurre le giornate di squalifica inflitte al tesserato Carlo Bitti da tre a due.

Dispone il non addebito della tassa.

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