COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CALCIO C.E.P. ( Campionat

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. CALCIO C.E.P. ( Campionato di 3^ Categoria )

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 07.05.2009.

Gara Anspi Frassinetti / Calcio Cep del 3.05.2009.

La Società A.S.D. Calcio C.E.P. ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale il dirigente, nonché allenatore Cogoni Gianni è stato inibito fino al 18/06/2009 perché “allontanato per avere rivolto all’arbitro frasi gravemente ingiuriose, entrava nel terreno di gioco e si dirigeva minacciosamnete verso lo stesso arbitro, avvicinando la propria testa a quella del direttore di gara e cercando di aggredirlo fisicamente; veniva allontanato grazie all’intervento del dirigente accompagnatore, del capitano e di altri calciatori della Società Frassinetti, e dagli spalti continuava ripetutamnete ad insultare l’arbitro”.

La reclamante impugna la delibera affermando che il dirigente si sarebbe limitato ad entrare nel terreno di gioco per chiedere all’arbitro le ragioni del suo allontanamento dalla panchina, senza mai insultare , minacciare o cercare di colpire il direttore di gara.

La Commissione, esaminato il referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, ritiene invece esattamente provati i fatti per i quali è stata irrogata l’inibizione a carico del Cogoni, essendo gli stessi descritti in modo chiaro e lineare, senza alcuna contraddizione.

La Commissione ritiene inoltre che la sanzione inflitta di poco superiore a un mese, sia commisurata alla reale gravità del comportamento tenuto dall’allenatore.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa.

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