COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Fiori Francesco e Pigozzi An

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Fiori Francesco e Pigozzi Antonio in proprio ( Campionato di 3^ Categoria )

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 23.04.2009.

Gara Azzanì / Alà del 19.04.2009.

Con due distinti reclami che vengono qui riuniti, i giocatori Fiori Francesco e Pigozzi Antonio, entrambi militanti nella società Alà Calcio, hanno impugnato le sanzioni adottate nei loro confronti dal Giudice Sportivo Territoriale, come qui di seguito riportato:

1)  squalifica a tutto il 31.12.2010 a Fiori Francesco perché nel corso di un tafferuglio verificatosi a seguito di espulsione di un giocatore dell’Alà Calcio, sputava addosso all’arbitro, attingendolo in faccia e sulla bocca, provocandogli un conato di vomito, a stento trattenuto dallo stesso;

2)  squalifica per otto giornate di gara a Pigozzi Antonio,capitano dell’Alà Calcio, perché, in occasione delle contestazioni che degenerarono nello sputo all’arbitro, (insieme al proprio compagno di squadra Scanu Francesco) ingiuriava, offendeva, spintonava il direttore di gara e gli mettevano le mani addosso, senza colpirlo. A detta sanzione si è aggiunta la squalifica a tutto il 22.04.2011, inflitta al medesimo Pigozzi Antonio, ai sensi dell’art.3, comma 2 del C.G.S., perché, in occasione degli incidenti sopra descritti l’arbitro veniva colpito con un pugno all’altezza del fegato da un tesserato non individuato, ma componente della società Alà Calcio, che gli provocava in fortissimo dolore con difficoltà respiratorie, e che poi lo portava a decretare la definitiva sospensione dell’incontro, non essendo egli più in condizioni di dirigerla.

I reclamanti hanno contestato gli addebiti in particolare sostenendo ciò che segue:

1) quanto al Fiori Francesco, di essere effettivamente intervenuto, quale allenatore-giocatore dell’Alà Calcio, in occasione dell’espulsione di un proprio giocatore, e di aver discusso animatamente con il direttore di gara per la decisione adottata, senza tuttavia superare, nella circostanza, i limiti di una civile, seppur vibrata, protesta. Il Fiori ha tuttavia negato decisamente di aver attinto l’arbitro con uno sputo, non escludendo che nella concitazione, con qualche goccia di saliva conseguente alle urla ed alle proteste, egli possa avere involontariamente attinto il medesimo direttore di gara. Ha pertanto concluso domandando la revoca della squalifica, o, in subordine, una riduzione della stessa;

2) quanto al Pigozzi Antonio, egli ha confermato di aver vibratamente protestato nei confronti del direttore di gara, in occasione dell’espulsione di un proprio compagno, senza tuttavia porre in essere atti di violenza a suo danno. Lo stesso Pigozzi ha negato inoltre che l’arbitro sia stato colpito con un pugno da alcun tesserato della società Alà Calcio e di non essere pertanto a conoscenza di chi possa averlo commesso.

Ha concluso domandando un’equa riduzione della squalifica, conforme alle intemperanze effettivamente da lui commesse.

Avendo fatto esplicita richiesta di audizione, tanto il Fiori Francesco che il Pigozzi Antonio hanno confermato la propria versione e la propria buona fede, senza peraltro negare di essersi resi responsabili delle contestazioni, non trascese però negli addebiti loro ascritti.

La richiesta di chiarimenti inoltrata da questa Commissione al direttore di gara è stata invece del tutto disattesa da quest’ultimo, sia in occasione di una prima convocazione e sia in occasione di una seconda convocazione, essendosi egli limitato in questo caso, a fornire generiche giustificazioni.

In mancanza di tali precisazioni, quantomai necessarie per chiarire l’evoluzione degli episodi e la reale portata dei fatti che hanno determinato le sanzioni adottate, appare pienamente condivisibile la versione fornita dai reclamanti. La esplicita ammissione di responsabilità, limitata alle intemperanze che seguirono la espulsione del giocatore dell’Alà Calcio, proveniente sia dal Fiori che dal Pigozzi, non accompagnata dalla prova dello sputo e del pugno inferto all’arbitro (il cui responsabile non è stato peraltro mai individuato) induce questa Commissione a limitare gli addebiti all’episodio delle intemperanze e delle proteste, e pertanto ad infliggere le sanzioni ad esse conformi, per le funzioni rispettivamente ricoperte, come da dispositivi.

Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA:

1)  di ridurre la squalifica inflitta a Fiori Francesco a tre giornate;

2)  di ridurre la squalifica inflitta al Pigozzi Antonio (capitano) a cinque giornate;

3)  di revocare la sanzione inflitta al Pigozzi in qualità di capitano.

Dispone il non addebito della tassa.

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