COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GESTURESE 2002 ( Campionato

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

POL. GESTURESE 2002 ( Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°45 del 14.05.2009.

Gara Gesturese 2002 / Serramanna del 10.05.2009.

La Pol. Gesturese 2002 ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) -sanzione sportiva della squalifica del campo per due giornate e ammenda di Euro 300,00 a carico della società Pol. Gesturese 2002 in considerazione di quanto avvenuto nel corso della gara, allorchè i suoi sostenitori ebbero ad offendere ed insultare l’arbitro. Alla fine dell’incontro, inoltre, un calciatore non identificato tentava di colpire con il pallone il direttore di gara. Sempre a fine gara, il cancello veniva volontariamente spalancato da un tesserato della società Gesturese 2002 al fine di consentire l’ingresso di circa 15 persone. Le suddette persone penetrate nell’impianto, circondavano il direttore di gara minacciandolo gravemente.

Un sostenitore proveniente dalle gradinate insultava il direttore di gara e cercava di spingerlo verso le persone che proseguivano nelle minacce. Un altro soggetto correva poi verso l’arbitro e gli sferrava un violento calcio al petto colpendolo all’altezza del torace, che gli provocava un arresto momentaneo della respirazione. Tali episodi si verificavano nel più totale disinteresse della società ospitante che non poneva in essere alcun accorgimento al fine di salvaguardare l’incolumità del direttore di gara. I dirigenti della società ospitante, anzi, lasciavano chiuso lo spogliatoio dell’arbitro non consentendo a quest’ultimo di trovarvi rifugio;

2) squalifica per cinque gare al giocatore Ledda Fabrizio, per aver colpito l’arbitro con una violenta spallata, che gli provocava forte dolore, tanto da fargli poi cadere il taccuino che teneva fra le mani.

La reclamante ha contestato l’entità dei provvedimenti sanzionatori, ritenendoli eccessivi, in relazione alla portata degli episodi, riferibili a fatti a suo dire isolati, e di non particolare rilevanza.

La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il referto ed il supplemento allegato.

Sulla scorta di tali precisazioni, risultano pienamente provati sia gli addebiti nei confronti della Società, che quelli nei confronti del giocatore Ledda Fabrizio.

Riguardo ai primi, pur dovendosi ritenere dimostrati gli addebiti consistiti nell’invasione del campo da parte di soggetti non identificati, culminate nel calcio violento inferto all’arbitro da parte di un soggetto penetrato nel recinto di gioco, deve considerarsi eccessiva la sanzione inflitta, attribuibile, in linea di principio, alla limitata vigilanza destinata all’impianto sportivo, da parte dei dirigenti della società ospitante.

Quanto, viceversa, alla violenta spallata inferta all’arbitro dal giocatore Ledda Fabrizio, la sanzione adottata appare congrua e tale da dover essere confermata.

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo ad una giornata.

Di confermare nel resto.

Di disporre il non addebito della tassa.

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