COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 25 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GENNARGEN
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 25 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. GENNARGENTU DESULO (Campionato di 3^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione di Nuoro C.U. n° 37 dell’21.05.09.
Gara Pol. Gennargentu Desulo/Silanus del 17.05.09.
Con reclamo del 23 maggio 2009 la Pol. Gennargentu Desulo ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Giuseppe Littarru è stato squalificato fino al 15 maggio 2014 perché, dopo aver ingiuriato l’arbitro, lo avrebbe da prima afferrato al collo, stringendoglielo con forza per alcuni secondi, per poi colpirlo con un violento pugno sulla guancia destra provocandogli forte dolore e nausea.
La reclamante ricorre altresì avverso il provvedimento di squalifica dei giocatori Matteo Mannu, Giuseppe Piroi e Lorenzo Mulvoni fino al 15 aprile 2010, e del capitano Alberto Zanda fino al 15 maggio 2010, per aver lanciato all’indirizzo del direttore di gara pietre e oggetti vari, che lo colpivano in varie parti del corpo ed in particolare gli provocavano forte dolore alla coscia destra.
La Pol. Gennargentu Desulo, nei motivi del reclamo, pur riconoscendo che il Littarru Giuseppe ha da prima minacciato l’arbitro e poi lo avrebbe pure afferrato al collo per alcuni secondi, nega che lo stesso giocatore abbia colpito il direttore di gara con un pugno.
Con riferimento invece al lancio di pietre e di vari oggetti, la società ricorrente asserisce che tale condotta sarebbe stata posta in essere da ignoti e non invece dai giocatori indicati dal direttore di gara, che, al loro dire, sarebbero stati scelti a caso.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo decideva di sentire a chiarimenti l’arbitro ed ascoltava pure il dirigente del Gennargentu all’uopo delegato che aveva fatto richiesta di essere sentito.
L’arbitro, nel corso della sua audizione, nel confermare integralmente il contenuto e le circostanze da lui descritte nel suo referto, chiarisce di essere stato da prima afferrato al collo e poi colpito con un pugno, non forte, che lo attingeva di striscio nel labbro superiore, provocandogli due abrasioni superficiali, come si evince inequivocabilmente dal certificato medico allegato.
In vero, con riferimento al descritto episodio, non vi sono dubbi circa la sussistenza della condotta violenta posta in essere dal giocatore Littarru Giuseppe all’indirizzo dell’arbitro, ciò nondimeno, atteso il fatto che il pugno non ha provocato al direttore di gara un forte dolore, avendolo soltanto sfiorato, stante la gravità dell’azione che però non ha cagionato un altrettanto grave evento nei suoi confronti, la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica irrogata al giocatore Giuseppe Littarru. La giovane età del predetto tesserato, unita al fatto che il pugno scagliato abbia colpito l’arbitro soltanto di striscio sono circostanze che inducono l’organo scrivente a ridurre la squalifica del Littarru dal 15 maggio 2014 al 15 maggio 2012.
Con riferimento invece all’episodio del lancio dei sassi e di vari oggetti, il direttore di gara nel corso della sua audizione ha confermato di aver riconosciuto nei giocatori Alberto Zanda, Matteo Mannu, Giuseppe Piroi e Lorenzo Mulvoni gli autori del lancio di oggetti nei suoi confronti.
Tuttavia, la Commissione rileva in primo luogo il fatto che l’unica pietra e/o oggetto che ha colpito l’arbitro, cagionandogli delle lesioni e precisamente un ematoma con abrasione lineare in corrispondenza della regione postero-mediale (come emerge dal certificato sopra richiamato), lo ha attinto nella parte posteriore della coscia, di talché l’arbitro non ha potuto vedere l’autore del lancio in oggetto per ovvie, intrinseche ragioni.
In secondo luogo, la società reclamante, pur non negando il lancio di pietre e/o oggetti di vario genere, attribuisce la predetta grave azioni a soggetti ignoti è non ai calciatori indicati dall’arbitro; tale argomento sarebbe avvalorato dal fatto che all’indirizzo del direttore di gara oltre alle pietre, per sua stessa ammissione, gli sarebbero stati scagliati anche altri oggetti il cui possesso appare arduo ed illogico attribuire ai calciatori, che si trovavano nell’occorso all’interno del perimetro di gara, piuttosto che ad ignoti, che trovandosi all’esterno avevano più facilmente la possibilità di disporre di oggetti diversi dalle pietre.
Occorre poi aggiungere ed evidenziare che il direttore di gara, dopo aver decretato la fine della partita non poteva avere una completa e razionale visione dell’accaduto, atteso che per esempio, allorché asserisce che i sostenitori della Pol. Gennargentu Desulo tentavano di scavalcare la rete, lega la sua impressione ad una mera presupposizione apodittica ovvero “poiché erano attaccati alla rete essi sicuramente avevano l’intenzione di superarla ”.
Tuttavia, non si può neppure trascurare il fatto che i giocatori sanzionati si trovassero tutti dietro l’arbitro al momento del lancio dei sassi e/o degli oggetto che comunque gli stessi siano stati riconosciuti presenti al momento dell’accadimento dal medesimo direttore di gara.
Da ciò ne consegue la loro partecipazione al fatto incriminato quanto meno sotto il profilo del rafforzamento del proposito antiregolamentare, e quindi l’inflizione di una sanzione adeguata e proporzionata a tutti i fatti su esposti.
Sulla base dei suddetti argomenti la Commissione ritiene equo infliggere ai giocatori Matteo Mannu, Giuseppe Piroi e Lorenzo Mulvoni la squalifica fino al 30 novembre 2009, mentre nei confronti del giocatore Alberto Zanda la squalifica fino al 31 dicembre 2009 attesa la sua qualità di capitano.
Per tutte queste ragioni la Commissione delibera la riduzione della squalifica del giocatore Giuseppe Littarru dal 15.05.2014 al 15.05.2012, mentre, sempre in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica dei calciatori Matteo Mannu, Giuseppe Piroi e Lorenzo Mulvoni fino al 30 novembre 2009, mentre del calciatore capitano Alberto Zanda fino al 31 dicembre 2009.
Dispone il non addebito della tassa