COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Cerda

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ASD Cerda Giuseppe Macina e Giovanni Macina – Avverso squalifica calciatore Macina Giovanni fino al 31 marzo 2010 – gara Madonie Polizzi Calcio – Cerda Giuseppe Macina del 18 aprile 2009 –C.U. n. 330 del 23 aprile 2009

Procedimento 254/A

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine abbreviato previsto dal C.U. n. 101/A del 27 febbraio 2009 FIGC,più volte riportato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale.

L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilita del reclamo stessso, a termini dello art.33 nn.5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito.

All’udienza decisionale ha preso parte l’interessato Giovanni Macina, il quale ha preso atto della proposizione oltre il termine del gravame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposta;

di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 130,00

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