COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Città di N
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Città di Naro (Ag) avverso squalifica per tre gare calciatore Grussone Vincenzo Gara ASD Virtus Bivona – ASD città di Naro del 03 Maggio 2009 C.U. 44 Ag del 06 Maggio 2009
Procedimento 46/B
Sostiene la ricorrente che il comportamento offensivo posto in essere dal proprio calciatore Grussone Vincenzo era rivolto ad un calciatore avversario e non all’Arbitro. Chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni disciplinari o in subordine la loro riduzione.
La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali osserva:
premesso che il comma 1 punto 1 dell’articolo 35 del C.G.S. recita che i rapporti dell’Arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; acclarato che dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaramente la reiterata condotta gravemente offensiva nei confronti del Direttore di Gara; ritiene questa decidente equo e giustamente rubricato il provveimento impugnato;
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per tre gare al calciatore Grussone Vincenzo con l’addebito della tassa reclamo di € 130,00