COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. CIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

A.S.D. CIAPPAZZI (ME) – avverso squalifiche dei calciatori Rizzo Agostino (5 gare), Cagigi Giuseppe (4 gare), Catalfamo Carmelo (3 gare), La Macchia Mirko (3 gare), Cagigi Salvatore (3 gare) – gara 1^ categoria Ciappazzi – Trappitello del 03/05/09 – Comunicato Ufficiale L.N.D. n.346 del 07/05/09

Procedimento 266/A

La società ricorrente ha sostenuto nella propria memoria di difesa che gli ufficiali di gara nei propri referti hanno individuato come partecipanti alla rissa finale alcuni tesserati che al contrario erano distanti dal luogo dello scontro. Riconosce tuttavia la società Ciappazzi che tale tesi non è sufficiente a contrastare, se non addirittura a ribaltare, le indicazioni degli Ufficiali di Gara ai quali viene riconosciuta fede privilegiata per norma regolamentare. Tali argomentazioni sono state ribadite dalla ricorrente nel corso della udienza dibattimentale del giorno 19/05/09, a conclusione della quale la società Ciappazzi si è rimessa al giudizio di questo Organo Giudicante.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, valutate le argomentazioni e le richieste della ricorrente, ritenuto che non può in alcun modo essere negato il comportamento irregolare ed antisportivo dei calciatori in epigrafe, da considerarsi comunque nel suo contenuto e nelle sue conseguenze, decide come in dispositivo.

DELIBERA

Di determinare:

a 4 gare la squalifica a carico del calciatore Rizzo Agostino;

a 3 gare la squalifica a carico del calciatore Cagigi Giuseppe;

a 2 gare la squalifica a carico del calciatore Cagigi Salvatore;

di confermare la squalifica per tre gare a carico dei calciatori Catalfamo Carmelo e La Macchia Mirko.

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it