COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nissa Football

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Nissa Football Club Asd – Avverso squalifica calciatore Di Marco Yuri Michele per tre giornate – Campionato Allievi Regionali Play Off gara Splendore Villabate – Nissa Football Club del 26 aprile 2009 – C.U. n 340 SGS del 30 aprile 2009

Procedimento 256/A

Al 37° del secondo tempo il calciatore Zito Benedetto calciatore dello Splendore Villabate colpiva con uno schiaffo il calciatore Di Marco Yuri Michele della Nissa Football Club il quale reagiva colpendo a sua volta il calciatore avversario.

Contro il provvedimento, del Giudice di primo  esame, indicato in epigrafe ricorre la società Nissa Football Club perché ritiene che il proprio tesserato abbia colpito il calciatore avversario, in reazione, perché provocato e ne chiede la riforma.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che il calciatore Di Marco Yuri Michele si è reso responsabile di uno schiaffo nei confronti di un calciatore avversario e che seppure in reazione, come  sostiene la ricorrente, non è consentita la condotta posta in essere dal calciatore interessato, considerato che non è dato sapere i motivi del diverbio tra i due calciatori che hanno concluso schiaffeggiandosi a vicenda,si ritiene pertanto di condividere quanto statuito dal Giudice di primo esame e

P.Q.M.

DELIBERA

Di rigettare il ricorso come sopra proposto e di confermare la squalifica per tre giornate per il calciatore Di Marco Yuri Michele ( Nissa Football Club) e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00

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