COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Leonzio 19

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ASD Leonzio 1909 (SR) – mancata liquidazione all’allenatore Chiavaro Luigi dei compensi dovuti giusta delibera riportata al punto 24 del C.U. n. 4 del 14 febbraio 2009 della FIGC – LND

Procedimento 253/A

Con nota raccomandata del 27 febbraio 2009 il Collegio Arbitrale presso la LND comminava alla società in epigrafe la decisione adottata nella riunione del 14 febbraio 2009 e riportata al punto 24 del C.U. n. 4 del 14 febbraio 2009.

Per effetto di tale decisione inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 comma 13 NOIF collegate all’art. 8 comma 15 C.G.S., la società ASD Leonzio 1909 rimaneva obbligata al pagamento della somma di Euro 4000,00 all’allenatore Chiavaro Luigi.

Dal momento che la società non ha provveduto nei termini regolamentari alla liquidazione della somma spettante al Sig. Chiavaro Luigi, il C.R.S. della LND ha rimesso gli atti a questo Organo di Disciplina ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato allart. 8 comma 15 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, accertato che la Società ASD Leonzio 1909 non ha adempiuto al pagamento delle somme dovute nei termini di cui all’art.94 ter comma 13 delle NOIF, rileva che tale inadempienza, a termini dell’art.8 comma  15 C.G.S., fermo restando l’obbligo del pagamento della somma dovuta, comporta l’applicazione delle sanzioni dell’art.18 comma 1 e art.19 comma del C.G.S.

P.Q.M.

DELIBERA

Di infliggere l’inibizione sino al 30 settembre 2009 a carico del presidente pro-tempore della società ASD Leonzio 1909;

di infliggere a carico della società ASD Leonzio 1909 l’ammenda di Euro 1000,00

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