COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Collesano Calc

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Collesano Calcio 1986 (PA) – Avverso squalifiche calciatori Spataro Mirko e Vitale Fabio per 3 gare – Campionato prima categoria ( Play Off) gara Collesano – Altofonte del 06 maggio 2009 – C.U. n. 346 del 07 maggio 2009

Procedimento 263/A

Ricorre la società interessata sostenendo che nel verificarsi la rissa, a fine gara, tra i calciatori di entrambe le squadre, alla stessa non hanno preso parte i due calciatori in epigrafe e indicati e sanciti con i provvedimenti che si intendono impugnare, ma contrariamente gli stessi si sono adoperati per “ sedare gli animi”e “ calmare le intemperanze”. Ritiene la ricorrente, che sia la terna arbitrale che i sigg. Commissari designati sono incorsi in errore di identificazione nella concitatissima fase. Chiede pertanto, l’annullamento delle sanzioni assunte a carico dei calciatori interessati e richiamati nell’appello in esame.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti gara osserva:

il riconoscimento dei due calciatori Spataro Mirko e Vitale Fabio, sia sotto l’aspetto soggettivo che quello oggettivo per quanto posto in essere dagli stessi, è inequivocabilmente indicato da ben tre fonti ufficiali verbalizzanti lo svolgimento e conclusione della gara ( vedi rapporto dell’Arbitro, rapporti dei due collaboratori ufficiali di linea, rapporti dei due Commissari di campo designati).

Tutti convengono e riferiscono con certezza sulla indicazione dei calciatori partecipanti alla furibonda rissa e tra questi, con certezza soggettiva ed oggettiva i due calciatori sopra nominati.

Pertanto vanno disattese i motivi dedotti a difesa per assoluta mancanza di relativo riscontro obiettivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di  rigettare l’appello come sopra proposto, con addebito, per l’effetto, della relativa tassa pari a Euro 130,00.

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