COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI

 COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI:

ADELKAM (PA)-avverso inibizione sino al 30/09/09 del dirigente Tinervia Battista Salvatore, squalifica per tre gare dei calciatori Candido Giuseppe Fabio e Di Maria Antonino, squalifica per due gare dei calciatori D’Angelo Paride - D’Anna Nicolò - Di Bona Alessandro - Donato Fabio - Gagliardo Francesco - Giacopelli Francesco – Minore Francesco – Rinaudo Giuseppe – Todaro Federico –Gara Allievi Regionali Adelkam-Città di Bagheria del 21/05/09 – C.U. 362 S.G.S./84 del 25/05/09

Procedimento 272/A

La società Adelkam ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe in quanto, pure ritenendo spiacevoli gli episodi contestati, reputa eccessivi i provvedimenti a carico dei propri tesserati in relazione a quanto effettivamente accaduto sul campo di giuoco.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che a norma dell’articolo 45 comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica dei calciatorifino a due giornate.

Per quanto ai calciatori Candido Giuseppe e Di Maria Antonino, squalificati entrambi per tre gare, si è accertato in base ai documenti ufficiali di gara che il loro comportamento è stato reiteratamente volgare, oltraggioso e minaccioso, come confermato dal presidente pro-tempore della società Adelkam intervenuto alla udienza 03/06 c.m., e comunque tale da doversi ritenere equa la sanzione determinata dal giudice di primo esame.

Infine per quanto attiene alla posizione del dirigente sig. Tinervia Battista Salvatore, osservato che il suo comportamento, seppure irregolare, non ha avuto alcun seguito né conseguenza al di là delle vibrate proteste in indirizzo dell’arbitro a seguito di una sua decisione tecnica ritenuta errata, si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per tre gare a carico dei calciatori Candido Giuseppe Fabio e Di Maria Antonino;

di confermare la squalifica per due gare a carico dei calciatori D’Angelo Paride - D’Anna Nicolò - Di Bona Alessandro - Donato Fabio - Gagliardo Francesco - Giacopelli Francesco – Minore Francesco – Rinaudo Giuseppe – Todaro Federico;

di inibire asino al 31/08/2009 il dirigente sig. Tinervia Battista Salvatore.

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

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