COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 224 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
224 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S. Castell’azzara Avverso Squalifica Del Calciatore Frausilli Rodolfo Per 7 Gg. (C.U. N° 56 Del 23\4\2009)
Propone rituale reclamo l’A.S. Castell’Azzara avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica si avvicinava all’arbitro e poneva il proprio naso a contatto con quello del D.G.”.
La reclamante con un ricorso stringato ed essenziale, chiede una riduzione della sanzione, conferma la veridicità di quanto riportato nel rapporto arbitrale, ma ritiene la sanzione incongrua.
Osserva la C.D. come i fatti in esame non siano in discussione avendoli ammessi la stessa reclamante.
La sanzione va pertanto esaminata esclusivamente sotto il profilo della quantificazione effettuata dal primo giudice.
Il primo fatto addebitato al calciatore, ossia la condotta violenta, si è esplicitato nel tirare un orecchio ad un avversario a gioco fermo in reazione ad un fallo subito.
E’ indubbio che tale comportamento abbia palesato una condotta non regolamentare e violenta (anche se si può convenire come tale violenza si sia manifestata non in modo eclatante), orbene il C.G.S. prevede, in assenza di conseguenze lesive, una sanzione minima di tre giornate di squalifica.
Il successivo comportamento del calciatore nei confronti del D.G. che lo stava espellendo configura un atteggiamento gravemente intimidatorio e di sfida, oltre ad essere irriguardoso, e ben deve essere sanzionato con ulteriori quattro giornate, in assenza di conclamanta violenza o intenti lesivi, che avrebbero comportato ben altra sanzione.
La sanzione irrogata appare pertanto ben commisurata alla gravità del comportamento del calciatore e va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.