COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

198 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Batirose Grosseto Nord avverso la decisione con la quale il G.S. di Grosseto ha squalificato il calciatore Cappugi Luca fino al 24 giugno, ed il calciatore Biadi Lorenzo fino al 24 maggio di quest’anno.

(C.U. n. 37/2009)

I provvedimenti sopra indicati sono stati assunti dal G.S. con le seguenti motivazioni:

Cappugi Luca -

Protestando per una decisione arbitrale si avvicinava al D.G. spingendolo con ambo le mani al petto facendolo indietreggiare di circa due metri, senza provocare conseguenze; nel frattempo urlava frase offensiva. Quindi dopo la notifica del provvedimento di espulsione si toglieva la maglietta reiterando il comportamento offensivo. Sanzione aggravata perché capitano.

Biadi Lorenzo –

Protestando per una decisione arbitrale si avvicinava al D.G. spingendolo con ambo le mani al petto facendolo indietreggiare di circa due metri, senza provocare conseguenze; nel contempo usava frase offensiva.

Con tempestivo reclamo la società di appartenenza dei calciatori contesta detti provvedimenti affermando che la condotta tenuta dai calciatori, pur non giustificabile, è stata determinata da errori arbitrali che hanno dato luogo ad una reazione, esclusivamente di tipo “verbale”, e che possono costituire il presupposto di una graduazione delle sanzioni.

Afferma, a discolpa dei calciatori, che il Cappugi ha tentato, quale capitano, di far presente al D.G. che la rete subita dalla propria squadra era irregolare e comunque ha cercato di separare il D.G. dai compagni di squadra che lo avevano attorniato.

Non esclude che possa essersi verificato un contatto fisico con il D.G., ma questo non è stato posto in essere ne dal Cappugi né dal Biadi.

Non nega che il Cappugi si sia tolto la maglietta tornando indietro, ma ciò solo per protestare contro il provvedimento di espulsione assunto a carico del Biadi.

Ritiene il rapporto di gara frutto di quella stessa confusione che aveva mostrato il D.G. in campo e rileva che non è possibile, sotto il profilo dinamico, che i due calciatori squalificati abbiano agito in contemporaneità e simultaneità, trovandosi uno di essi alle spalle dell’arbitro. La identificazione dei due calciatori effettuata dal D.G è dovuta ad una loro errata ”focalizzazione” con la conseguenza di addebitare ad essi quanto compiuto da altri.

A completamento della doglianza, nel considerare la giovane età dell’arbitro, indica che “nella stagione in corso” nessuno dei due calciatori ha subito provvedimenti disciplinari.

La C.D. acquisito il supplemento di rapporto così argomenta.

L’arbitro in detto supplemento (richiesto in data 3 aprile scorso e pervenuto in data 8 maggio) conferma quanto già indicato sul rapporto lasciandosi andare peraltro a giudizi ed osservazioni che non gli competono.

Ancora una volta il Collegio deve ricordare agli arbitri che il loro intervento, in sede di supplemento, è unicamente quello di chiarire agli Organi della Disciplina Sportiva la rispondenza o meno di quanto riportato sul reclamo con quanto effettivamente accaduto in campo, astenendosi dall’esprimere giudizi di qualsiasi tipo.

Con riferimento al reclamo osserva ancora la Commissione che esso è basato sul negare quanto indicato dal G.S. in delibera senza apportare alcun elemento che possa, quantomeno, far sorgere un minimo dubbio sul reale andamento degli episodi.

In relazione alla dinamica di quanto accaduto allorché il D.G. è stato spinto, una attenta lettura del rapporto di gara evidenzia la possibilità che entrambi i calciatori abbiano spinto l’arbitro in successivi concatenati episodi, come si rileva anche dalle diverse frasi pronunciate dai due calciatori.

In ordine alla “giovane età “ dell’arbitro le società debbono ricordare che tale richiamo è del tutto superfluo ed infondato dato che l’arbitro diviene tale dopo un corso ed un giudizio di merito che gli viene assegnato dagli organi tecnici a ciò preposti.

Quanto fin qui detto indica che la decisione del G.S. è fondata in punto di fatto mentre essa lo è meno dal punto di vista dell’entità

Si richiamano a tal proposito tutte le decisioni di questo Giudice in ordine alle sanzioni irrogate a seguito di spinte al D.G. la cui entità minima è di almeno quattro mesi graduandole, caso per caso, in virtù delle conseguenze che esse provocano (spinta senza spostamento della persona; barcollamento; indietreggiamento per uno o più metri, ecc.).

Se esaminiamo quanto contestato ai calciatori Cappugi e Biadi si rileva che in entrambi i casi il D.G. è stato costretto dall’entità della spinta ad indietreggiare per “ circa due metri”, sia pure senza conseguenza alcuna.

Utilizzando tale parametro è evidente che le sanzioni contestate risultano notevolmente attenuate e quindi da riformare ex art. 36, c. 3 del C.G.S.

In conclusione a Cappugi viene contestato oltre la spinta, l’aver offeso l’arbitro, essersi tolta la maglietta, reiterando le offese, con l’aggravante di rivestire il ruolo di capitano. Nel complesso il suo comportamento è da sanzionare con la squalifica per mesi sette.

Il comportamento del calciatore Biadi, a cui viene contestato, oltre la spinta, l’aver pronunciato frase offensiva viene sanzionato con la squalifica per mesi cinque.

P.Q.M.

la C.D. infligge le seguenti sanzioni:

-  al calciatore Cappugi Luca la squalifica per mesi sette e così fino al 25 ottobre 2009;

-  al calciatore Biadi Lorenzo la squalifica per mesi cinque e così fino al 25 agosto 2009.

Dispone l’incameramento della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it