COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

215 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo del Associazione Sportiva Dilettantistica Real Filetto, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. all’allenatore Brizzi Rossano fino al 9/06/2009 ed al calciatore Ciampini Sebastiano fino al 9/04/2010 (C.U. n. 41 del 9/43/2009).

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Real Filetto, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato a Barbarasco contro l'omonima Società ospitante in data 4 aprile 2009.

Il G.S., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così le proprie decisioni:

Brizzi Rossano (squalifica fino al 9/06/2009): “Allontanato per atteggiamento irriguardoso nei confronti del D.G. alla notifica si avvicinava alla linea laterale protestando. Si allontanava reiterando le proteste e rientrato negli spogliatoi minacciava un giocatore avversario.”

Ciampini Sebastiano (squalifica fino al 9/04/2010): “Allontanatesi dalla propria area di rigore raggiungeva il D.G. all'altezza del centrocampo protestando. Si avvicinava faccia a faccia all'arbitro e lo offendeva. Di poi lo spintonava ripetutamente e dopo averlo preso per l'addome lo sollevava. Il D.G. riusciva a divincolarsi ed allontanarsi ma questi continuava a correre in sua direzione benché trattenuto a stento dai propri compagni.

La Società reclamante, contesta una non corretta trascrizione, sugli atti di gara, di quanto effettivamente accaduto e analizza singolarmente le sanzioni irrogate ai tesserati.

Per quanto concerne la posizione dell'allenatore Brizzi Rossano viene richiesto l'annullamento o la riduzione della squalifica irrogata poiché il medesimo avrebbe semplicemente sollecitato in maniera definita “colorita” la ripresa del giuoco perché provocato dall'atteggiamento ostruzionistico degli avversari; anche la reazione avuta contro il calciatore avversario sarebbe stata indotta da preesistenti ed iterate offese probabilmente non sentite dal D.G..

Anche il comportamento del portiere Ciampini Sebastiano sarebbe stato equivocato; questi avrebbe solo cercato di attirare l'attenzione del D.G. sul fatto che il pallone, in occasione della prima rete avversaria (al 30esimo del secondo tempo), non era completamente entrato in porta.

Per entrambe le posizioni la società insiste per la riduzione delle squalifiche comminate.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Nell'allegato al rapporto di gara a proposito del portiere si legge: “...dopo la concessione della rete da parte del direttore di gara, abbandonava la propria area di rigore e raggiungeva lo stesso all'altezza del centrocampo protestando in maniera oltremodo animata..”; e ancora “si avvicinava "faccia a faccia" al direttore di gara adducendo la malafede dello stesso”.

Omettendo le irripetibili frasi certamente ingiuriose e minacciose proferite il rapporto continua: “lo spintonava ripetutamente per poi aggrapparlo per l'addome sollevandolo da terra. Il direttore di gara si divincolava non appena allentata la presa, e si allontanava dal signor Ciampini il quale continuava a correre in sua direzione nonostante fosse trattenuto a stento dai propri compagni di squadra. Si allontanava continuando a protestare animatamente

La descrizione, specialmente nel punto in cui il D.G. viene agguantato e sollevato da terra, appare effettivamente compatibile - pur nella oggettiva illiceità del comportamento assunto - con il mero tentativo da parte del portiere di trasportare l'arbitro sul luogo in cui ancora giaceva il pallone; le varie spinte subite ed il successivo e plateale tentativo di aggressione compongono un quadro decisamente allarmante che deve essere adeguatamente soddisfatto in punto di sanzione disciplinare.

Per quanto concerne invece l'allenatore, soggetto che dovrebbe essere particolarmente ligio alle regole federali, l'arbitro dettaglia le singole frasi incriminate ingiuriose e quelle indubbiamente minacciose rivolte ad un calciatore risultando irrilevante l'eventuale provocazione non riportata in atti dal D.G..

I provvedimenti disciplinari adottati dal G.S. risultano pertanto assolutamente congrui e devono essere confermati.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Real Filetto disponendo l'incameramento della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it