COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

211 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C. Atletico Luccasette Avverso Squalifica Assistente A. Paolini Massimo Fino Al 9\4\2012  (C.U. N° 53 Del 9\4\09)

Propone rituale reclamo L’ A.C. Atletico Luccasette avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“ A fine gara colpiva il D.G. con uno sputo sulla guancia ed uno schiaffo procurandogli forte ed intenso dolore. Nel contempo offendeva l’arbitro”.

La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce che il dirigente avrebbe solo rivolto frasi offensive all’arbitro, senza sputare né colpire il medesimo.

Rileva altresì come vi siano delle incongruenze tra rapporto arbitrale ed il supplemento reso solo tre giorni più tardi al G.S.T., rileva infine come nessuno abbia veduto l’episodio, nemmeno un giornalista che, nel fare la cronaca della partita, era stato più che preciso nel descrivere i vari episodi relativi alla gara.

Tali argomentazioni venivano reiterate dal presidente della società nel corso dell’udienza 15 maggio 2009, durante la quale il medesimo depositava memoria difensiva.

La reclamante, in estrema sintesi, rileva incongruenza nella descrizione da parte del D.G. dell’episodio, da un lato sulla posizione dei protagonisti, i quali in una prima descrizione del fatto nel rapporto di gara vengono posti “prima del cancelletto di uscita dal recinto di gioco”, mentre nel supplemento “dopo il fischio finale mentre (il DG) abbandonava il terreno di gioco”.

Inoltre si sostiene che la descrizione dell’episodio con il Paolini che afferra per una spalla l’arbitro, facendolo ruotare e contemporaneamente gli sputa sulla guancia sinistra e lo colpisce sulla guancia destra con uno schiaffo, sarebbe incompatibile, nella dinamica, con l’essere il Paolini destrorso.

La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, decide di respingere il reclamo.

Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Paolini, il supplemento non è affatto in contraddizione, poiché la descrizione del fatto è la medesima, ma mentre nel primo rapporto il D.G. indica il luogo dove il Paolini gli ha sputato e lo ha colpito, nel supplemento si limita a dire che l’episodio è avvenuto dopo il fischio finale, non pare che le due versioni siano in contrasto tra loro.

Inoltre i rilievi circa la dinamica sono del tutto irrilevanti, da un lato perché non appare affatto inverosimile che il Paolini abbia afferrato il D.G. per una spalla e mentre si girava abbia sputato e colpito il D.G., mentre il fatto che l’incolpato sia destrorso, oltre ad essere una mera affermazione priva di possibile riscontro, non esclude che il Paolini possa aver attinto il D.G. nel modo descritto.

Le affermazioni circa il fatto che nessuno dei presenti avrebbe visto l’accaduto, appare come una sorta di richiesta indiretta di prova testimoniale, espressamente vietata dal codice di rito, né pare avere alcuna rilevanza, ammesso e non concesso che, processualmente potesse avere ingresso nel giudizio, il fatto che un giornalista abbia descritto minuziosamente la gara omettendo la descrizione dell’episodio incriminato.

Il fatto risulta chiaramente provato dalla sola descrizione fattane dal D.G. nel rapporto e nel supplemento, i quali, si ricorda, sono gli unici atti sui quali può fondarsi il convincimento del giudice, e costituiscono fonte di prova privilegiata.

In ordine alla congruità della sanzione, si rileva da un lato come normalmente per uno sputo che colpisce il D.G. (oltretutto in faccia) viene irrogata una sanzione di un anno, mentre uno schiaffo che produce dolore è atto di violenza conclamato che di solito viene sanzionato con non meno di un anno e mezzo-due anni a seconda dell’intensità e delle conseguenze, nel caso in esame vi sono poi le offese e lo strattonamento.

Inoltre il fatto che il Paolini fosse assistente di parte in una gara di giovanissimi laddove un adulto dovrebbe anche fungere verso i ragazzi da esempio educativo sia per il comportamento sportivo, sia per il comportamento in genere, costituisce una ulteriore aggravante.

La sanzione irrogata appare ben commisurata alla gravità dell’episodio contestato.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.

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