COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

234 stagione sportiova 2008/09 Reclamo della U.S.D. PIANDISCO’ avverso la decisione del

G.S. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Marrucci Alessandro. C.U. n. 58 del

07/05/2009.

Sul finire del primo tempo della gara “ Piandiscò – Soci” valevole per i play-off del campionato di

promozione, gir. B, il calciatore in epigrafe colpiva al volto con uno schiaffo un giocatore

avversario,facendolo cadere a terra e procurandogli una lieve perdita di sangue dal labbro.

Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco. Successivamente il sig. Marrucci veniva

sanzionato dal G.S. con una squalifica per cinque gare.

Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Piandiscò che, con sintetico atto

difensivo, chiede una riduzione della sanzione in quanto, pur ammettendo il fatto contestato al

proprio tesserato, sostiene che il gesto compiuto dal giocatore era privo di violenza tanto è vero

che il giocatore colpito ha regolarmente portato a conclusione la gara.

L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto nel rapporto gara,

sottolineando che il gesto contestato al sig. Marrucci è stato volontario e violento.

Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provato il fatto contestato al calciatore in

questione. Infatti l’arbitro conferma in entrambi i rapporti gara che si è trattato di un gesto violento,

volontario e con conseguenze fisiche. A tal fine appare poco credibile quanto sostenuto dalla

reclamante che il colpo a mano aperta sia stato dato al solo fine di proteggersi ed allontanare il

giocatore avversario. Il fatto poi che il calciatore colpito abbia portato a compimento la gara, non

assume alcun significato particolare, trattandosi di una ferita al labbro che ben si concilia con la

ripresa della gara. Del resto se le conseguenze fisiche fossero state tali da non consentire la

ripresa del gioco, anche il G.S. avrebbe valutato in maniera più severa il comportamento del

giocatore. Ha invece comminato una sanzione che, sottratta la giornata di squalifica per

espulsione, rappresenta quasi il minimo edittale previsto per comportamento violento nei confronti

di un avversario.

P.Q.M.

Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa

tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it