COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLE PROCURA FEDERALE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLE PROCURA FEDERALE
179 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:
a) dei seguenti soggetti, tesserati per la S.S.D. Virtus Comeana:
- Borsacchi Gabriele, Presidente, per la violazione degli artt. 5 e 1,c.3, del C.G.S;
- Coppini Riccardo, dirigente, per la violazione dell’art. 65 delle N.O.I.F.;
- Frosini Daniele, calciatore, per la medesima violazione;
b) della S.S.D. Virtus Comeana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva conseguente
al comportamento dei propri tesserati.
I soggetti sopraindicati sono stati deferiti a questa Commissione dalla Procura Federale, con
provvedimento in data 10 marzo c.a., per rispondere delle violazioni singolarmente indicate in
premessa.
C.U. N. 62 del 28/5/2009 – pag. 2329
Fissata la discussione per la data odierna ed effettuate le prescritte notificazioni, risultano qui
presenti:
- il Presidente della Virtus Comeana, Sig. Gabriele Borsacchi, assistito dall’Avvocato
Valentino Nerbini del Foro di Firenze che rappresenta anche la S.S.D. Virtus Comeana;
- il Dirigente Sig. Riccardo Coppini, rappresentato a mezzo delega dal dirigente Marco
Bigalli.
E’ assente il calciatore Sig. Daniele Frosini.
Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Il Presidente della Commissione introduce il dibattimento precisando che il deferimento della
Procura scaturisce dagli atti trasmessi da questa C.D., in data 16 luglio 2008, con cui la remittente
ha rilevato, in sede di esame di un reclamo proposto dalla Società, la violazione delle norme
comportamentali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
La Procura Federale, esaminati gli atti, (reclamo e conseguente delibera) ha ritenuto sussistere
una serie di violazioni alle norme disciplinari in vigore disponendo il deferimento.
Viene in particolare addebitato ai tesserati:
- l’avere il Presidente usato, nella redazione di un reclamo, frasi lesive ed offensive sia della
reputazione personale dell’arbitro che degli Organi Federali;
- una parziale e tardiva assistenza, da parte del dirigente accompagnatore e del capitano in
occasione di una violenta aggressione fisica subita dal D.G, come emerge dal rapporto di
gara.
La Procura contesta inoltre alla Società la mancata risposta alla convocazione disposta dalla
Commissione in occasione dell’esame del reclamo proposto.
In ordine a tale punto il Presidente della Commissione precisa che l’S.S.D. Comeana ha inviato,
una lettera, pervenuta in data 31 marzo 2009, con la quale, affermando di non aver mai ricevuto
alcun avviso di convocazione, chiede che la C.D. si faccia parte diligente nell’acquisire la prova
della avvenuta trasmissione del telegramma di comunicazione.
Prende la parola il rappresentante della Procura Federale il quale rileva che il deferimento trova il
proprio fondamento negli atti ovvero:
- nel reclamo, dalla cui lettura appare innegabile il contenuto offensivo e lesivo;
- dall’esame del rapporto di gara con il quale si evidenzia che solo nella seconda parte
dell’aggressione, l’arbitro è stato assistito, non già dalla dirigenza locale cui tale compito
precipuamente compete, ma dal custode della Società.
Chiede quindi applicarsi le seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società, Gabriele Borsacchi, la inibizione per mesi otto;
- al Dirigente Coppini Riccardo la inibizione per mesi uno;
- al calciatore Daniele Frosoni la squalifica per due giornate di gara;
- alla Società la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 600,00(seicento).
La difesa della Società, posta in essere dall’avvocato Nerbini e quindi dal Presidente Borsacchi,
afferma che nelle frasi usate non esiste alcun intento direttamente lesivo della onorabilità degli
Organi federali, ma che esse sono la conseguenza di una reazione ad alcuni articoli di stampa
pubblicati nell’immediatezza dei fatti, che hanno di fatto criminalizzato la Società, mentre la
responsabilità dell’accaduto deve farsi ricadere esclusivamente sul comportamento del D.G..
Il Presidente si riporta ancora una volta alla mancata ricezione del telegramma di convocazione
ribadendo che, pur avendo effettuato le necessarie richieste presso l’Ufficio postale competente,
non ha rinvenuto traccia del documento.
Deposita a tal proposito un documento, intestato Poste Italiane, il quale attesta che “…l’invio non
risulta recapitato:”
Giustifica in tal modo la lettera trasmessa alla segreteria della C.D. recante la data del 25 marzo
2009.
Entrambi i difensori concludono per una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale
che dovranno essere contenute nei minimi edittali.
Il dirigente Bigalli, in rappresentanza del dirigente deferito, afferma la impossibilità, da parte del
Coppini di potere prestare aiuto al D.G:. Al momento della aggressione si trovava a circa 65 metri
di distanza dal luogo dove questa è avvenuta e, una volta raggiuntolo, non ha potuto prestare
alcun aiuto essendo l’arbitro già chiuso a chiave nella stanza della segreteria dove è rimasto per
circa quaranta minuti.
Anch’egli ritiene eccessiva la sanzione della inibizione per un mese
La Commissione Disciplinare dichiarando concluso il dibattimento così delibera.
Il tenore delle espressioni usate, riferite sia al D.G. che alla F.I.G.C., non lascia dubbi circa la loro
effettiva lesività, per cui esse devono essere opportunamente sanzionate.
Altrettanto indubitabile è la mancata e comunque scarsa assistenza prestata dai dirigenti all’arbitro
in ordine alla aggressione vera e propria ed al successivo ulteriore tentativo, non portato a termine,
con conseguente violazione di quanto stabilito dall’art. 65 delle N.O.I.F..
Tale norma nel sancire l’obbligo - a carico delle società ospitanti - dell’assistenza e della
protezione agli ufficiali di gara, istituisce la figura del dirigente addetto all’arbitro: “le società
ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato della
assistenza dei medesimi”.
Nel caso che ci occupa, tale qualifica era rivestita dal Sig. Riccardo Coppini, dirigente della S.S.D.
Virtus Comeana, il quale, al momento della sospensione della gara avrebbe dovuto trovarsi nelle
immediate vicinanze del D.G. dato che i fatti non si sono svolti nel giro di ”pochi secondi” come
affermato. Ciò in considerazione della dinamica dell’accaduto come risulta dagli atti di gara.
A sua volta il capitano della squadra, nell’occasione il calciatore Daniele Frosini, non ha mai
ritenuto di intervenire, nonostante la qualifica gli imponga, oltre i particolari doveri che incombono
su tutti i calciatori (art. 65,c.4, N.O.I.F.), anche quelli specificatamente previsti per il capitano della
squadra secondo il dettato del comma 4 dell’art.73 della medesima normativa (E’ dovere del
capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a
reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra).
Non costituisce attenuante la giovane età del calciatore dato che egli deve essere ben
consapevole della qualifica che riveste ed essere a conoscenza almeno delle norme che regolano
la attività dei calciatori.
Rimane da ricordare che le norme citate pongono, a carico della Società, la responsabilità di
proteggere gli ufficiali di gara, fin quando essi non abbiano abbandonato l’impianto. Nulla di tutto
ciò è avvenuto nel corso della gara in esame, come emerge dal rapporto di gara.