COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 200 / stagione 2008/2009 – Deferimento della

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

200 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di:

Triarico Angelo, Presidente della A.S.D. Olimpia per violazione dell’art.1, in relazione al disposto dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.;

Temin Leo e Caldarelli Gabriele, dirigenti della medesima Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1;

A.S.D. Olimpia per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 4, commi 1 e 2.

Questa Commissione, ricevuto da parte della Procura Federale l’atto di deferimento precisato in epigrafe, constatata la ritualità delle notifiche, ha disposto la convocazione delle parti per la data odierna, dandone comunicazione a mezzo raccomandata.

Sono presenti i tesserati, Temin Leo e Caldarelli Gabriele, dirigenti; la Società è rappresentata dall’attuale Presidente, Signor Nardini Pierfranco.

E’ assente il tesserato Triarico Angelo, deferito nella sua qualità di Presidente della Società all’epoca dei fatti contestati.

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Introduce il dibattimento il Presidente della C.D. il quale espone brevemente i fatti :

su segnalazione della U.S. Settignanese, società per la quale il calciatore Passamonti Tommaso era tesserato (cat. Giovanissimi B) per la stagione in corso, il C.R.T. trasmetteva alla Procura Federale le liste della gare cui il calciatore suddetto aveva partecipato, nel corso della medesima stagione, per conto della A.S.D. Olimpia.

Acquisiti gli atti l’Ufficio ha appurato che in effetti il calciatore in questione risultava tesserato a far data dal 24.10.2008, quindi per la stagione 2008/2009, per la U.S. Settignanese.

In data 21.12.2008 la A.S.D. Olimpia chiedeva il tesseramento del medesimo giocatore, richiesta che veniva respinta dall’Ufficio Tesseramenti con comunicazione in data 14.01.2009.

Nel frattempo il calciatore Passamonti aveva, secondo la società denunciante, partecipato alle seguenti gare:

-  S.Michele Cattolica – Olimpia  in data 14.12.2008,

-  Olimpia – Belmonte    in data 21.12.2008,

-  Firenze Ovest – Olimpia    in data 04.01.2009.

Dall’istruttoria compiuta risulta che il calciatore ha in effetti partecipato solo alle gare del 21.12.2008 e 4.01.2009.

La Procura Federale, acquisita la necessaria documentazione, ha posto in essere il deferimento.

Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con i soggetti deferiti oggi presenti. la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..

Riaperto il dibattito l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il rappresentante dei soggetti e dell’Ente deferiti, qui presenti, un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :

Ø  ai dirigenti Temin Leo e Caldarelli Gabriele la inibizione per mesi uno;

Ø  alla Società ammenda di € 400,00(quattrocento) e 2 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2009/2010 campionato Giovanissimi “B”.

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, delibera di respingere il patteggiamento ritenendo non congrue tutte le richieste di sanzioni pattuite, per cui si procede nella discussione.

Viene data la parola al rappresentante della Procura.

L’Avvocato Stefanini, afferma che sulla base della documentazione acquisita risulta in modo inoppugnabile che al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte della A.S.D. Olimpia, il calciatore fosse già tesserato per la U.S. Settignanese. Il Presidente della Società non ha quindi posto in essere le verifiche necessarie a stabilire se il calciatore fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda i Dirigenti Caldarelli e Temin ad essi viene addebitato l’aver attestato, in occasione delle gare del 21.12.2008 e del 4.01.2009, in cui rivestivano la qualifica di dirigenti accompagnatori, che i calciatori indicati in distinta, compreso il Passamonti, fossero tutti regolarmente tesserati.

A tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società.

Chiede di conseguenza che, riaffermata la responsabilità dei tesserati, siano irrogate le seguenti sanzioni:

al Presidente Triarico Angelo, la inibizione per mesi sei;a ciascuno dei due Dirigenti, Caldarelli e Temin, la inibizione per mesi due;alla A.S.D. Olimpia, per la connessa responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 600,00, oltre la penalizzazione di due punti da scontarsi nella stagione 2009/2010 nel campionato “Giovanissimi B” o, in via del tutto subordinata, nel campionato che la C.D. riterrà di giustizia.

In difesa dei soggetti deferiti prende la parola il Presidente Cardini, oggi in carica, il quale ammette la fondatezza della contestazione, senza accampare alcuna futile attenuante, e dichiara doversi riconoscersi alla Società la buona fede non avendo inteso compiere alcun illecito.

A dette dichiarazioni si associano i due dirigenti che concludono, anch’essi, per la applicazione del minimo delle sanzioni previste; ricordano i particolari rapporti di amicizia che legano i genitori del Passamonti a quelli degli altri calciatori.

Chiuso il dibattimento la C.D. passa a deliberare premettendo che, per quanto affermata, in sede di redazione dell’atto di deferimento, la colpevolezza del calciatore Passamonti Tommaso ex art. 40, c. 4, nei suoi confronti non viene assunto alcun provvedimento non essendo egli oggetto di deferimento.

In ordine agli addebiti mossi non esiste alcun dubbio sulla loro sussistenza risultando essi, in modo evidente, dalle due richieste di tesseramento trasmesse dall’ufficio competente, nonché dalle liste di gara, anch’esse acquisite agli atti, documenti tutti sottoscritti dai dirigenti qui inibiti.

P.Q.M.

il Collegio conferma il deferimento e determina la entità delle singole sanzioni da irrogare nel modo seguente:

al dirigente Caldarelli Gabriele, la inibizione per mesi uno;al dirigente Temin Leo, la inibizione per mesi uno;alla A.S.D. Olimpia per la conseguente responsabilità diretta, per quanto addebitato al Presidente, ed oggettiva in ordine al comportamento dei dirigenti, la ammenda di € 400,00 (quattrocento) nonché la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel prossimo campionato nella categoria in cui giocherà la prima squadra.

Nella determinazione della sanzioni è stato tenuto conto l’ottimo comportamento processuale tenuto dai tesserati sopraindicati.

Per quanto riguarda il tesserato Triarico Angelo, all’epoca Presidente della A.S.D. Olimpia, che, tra l’altro, non ha ritenuto di porre in essere alcuna difesa nè si è presentato alla odierna discussione, infligge la inibizione per mesi sei.
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