COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

219 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Palleronese

avverso le seguenti delibere assunte dal G.S. Provinciale di Massa:

- squalifica fino al 23/10/2011 al calciatore Cortili Mattia.

- “ “ “ 23/04/2012 “ “ Chisci Mirko

- “ “ “ 23/04/2013 “ “ Guadagni Daniele

- “ “ “ 23/04/2012 all’allenatore Volpi Leonardo;

 (C.U. 56/2009).

Il legale rappresentante della A.S.D. Palleronese, con rituale e tempestivo reclamo, impugna la

decisione del G.S. Provinciale di Massa relativamente ed esclusivamente ai provvedimenti

assunti nei confronti dei soggetti sopraindicati.

Censurando preliminarmente il comportamento dei propri tesserati, dopo aver richiamato i

sacrifici che la Società sopporta nell’ambito di un’attività di puro volontariato e aver descritto le

particolari motivazioni della gara in esame, ritiene le sanzioni del tutto sproporzionate ai fatti

effettivamente accaduti, descritti analiticamente nella stesura dell’amplissimo atto di

impugnazione che di seguito si riassume.

Più precipuamente il reclamante presenta formali scuse al D.G. “ed agli amanti del calcio”

definendo quanto accaduto in campo ” …episodio assolutamente deprecabile…”. Ritiene che il

rapporto di gara contenga numerose contraddizioni, sia pure a causa della situazione in cui il

D.G. si è trovato e della sua giovane età. Passa quindi a descrivere l’intervento dell’allenatore

Leonardo Volpi, avvenuto a seguito della espulsione di ben quattro giocatori della squadra, e

solleva dubbi sulla entità degli atti violenti (cinque calci ed un pugno) in considerazione del fatto

che il D.G. non ha avuto necessità di cure o interventi medici; cita, in proposito che per il fattivo

intervento del capitano della squadra, l’arbitro ha ripreso la direzione della gara portandola a

termine dopo un’interruzione di cinque minuti. Inoltre a sostegno della tesi della asserita

assenza di violenza dei colpi, precisa che l’arbitro ha diretto, la domenica successiva, altra gara

con “soddisfazione” delle squadre partecipanti.

Non nega, comunque, che l’intervento dell’allenatore Volpi, definito istintivo e giudicandolo

comunque errato, avvenuto a seguito della espulsione nell’arco di quindici minuti di quattro

calciatori della Palleronese, abbia determinato un parapiglia e che, nell’occasione, l’arbitro

possa aver ricevuto qualche calcio “….da parte di alcuni giocatori della Palleronese e/o del

pubblico presente…”

Ritiene che per tali avvenimenti il D.G. sia divenuto il protagonista della gara determinando di

conseguenza la ”….pur deprecabile reazione dei calciatori, dell’allenatore e più in generale di

tutti i presenti.”

Rileva ancora come il D.G. non abbia preso alcun provvedimento nei confronti dell’allenatore né

dei calciatori e contesta la descrizione, fatta sul rapporto di gara, dell’aggressione posta in

essere dall’allenatore Volpi, ritenendo impossibile che quanto contestato al tesserato sia

accaduto secondo la dinamica descritta dal D.G. e nega di conseguenza qualsiasi addebito in

proposito.

In riferimento all’allenatore ne descrive la personalità, gli studi, la carriera sportiva, aspetti che

escludono che egli possa essere colpevole di alcun comportamento violento, ritenendo che

l’unica censura che gli possa essere mossa è quella dell’indebito ingresso in campo e della

frase offensiva indirizzata al D.G..

Conclude affermando che tali fatti possono essere sanzionati con la squalifica per due giornate,

chiedendo che la C.D. convochi il D.G. il quale, in tale sede, potrà riferire circa la collaborazione

fornitagli dal tesserato a fine gara.

A sostegno della richiesta di riduzione della sanzione richiama alcune decisioni di questa

Commissione, aventi per oggetto la singola offesa al D.G., non reiterata, né seguita da altri

comportamenti oltraggiosi e/o minacciosi” che viene, “ solitamente,sanzionata con due

giornate di squalifica”.

Precisa ancora come siano state impugnate unicamente le sanzioni irrogate dal G.S. ritenute

particolarmente afflittive e pregiudizievoli sotto il profilo etico, personale e della dignità,

escludendo dal gravame gli altri quattro provvedimenti assunti dal medesimo Giudice nei

confronti di altrettanti tesserati.

Per quanto si riferisce alle squalifiche ai calciatori Guadagni, Chisci e Cortili afferma che detti

calciatori “non hanno compiuto alcun atto di violenza fisica nei confronti del D.G.”.

Ad essi può essere addebitato unicamente un comportamento offensivo ed irriguardoso, per il

quale chiedono scusa.

Ribadisce l’impossibilità da parte del D.G., stante l’improvviso verificarsi degli eventi ed il

brevissimo arco temporale in cui essi sono accaduti, di individuare in detti calciatori gli autori

della violenza, sottolineando il fatto che lo stesso non sia stato in condizione di indicare

nell’immediatezza della gara, ai CC. intervenuti, i soggetti che lo hanno colpito, salvo poi

individuarli nei tre calciatori di cui sopra in sede di stesura del rapporto.

In ogni caso, anche se venisse confermato quanto loro addebitato, le sanzioni inflitte appaiono

eccessivamente gravose e quindi da ridurre.

La lunga dissertazione si conclude con la richiesta di applicazioni delle seguenti sanzioni:

all’allenatore Volpi la squalifica per due giornate, ai tre calciatori la squalifica per quattro

giornate o, in via subordinata per tutti, quelle ritenute di giustizia.

Viene chiesta la personale audizione anche tramite rappresentante da designare.

In questa sede il Presidente, assistito dall’Avvocato Carlo Boggi del Foro di Massa, ribadisce

quanto ha gia fatto oggetto di reclamo facendo rilevare che indubbiamente gli episodi sono in

realtà accaduti, ma non della virulenza di quelli indicati e, comunque, ad opera di soggetti

rimasti sconosciuti, nonostante i tentativi della Società di identificarli. Conferma le richieste

formulate in sede di reclamo.

La C.D.T, riunita in camera di consiglio passa a decisione.

I fatti che sono posti a base della decisone del G.S., quali risultano dall’esame del rapporto di

gara, possono essere così sintetizzati : mentre l’allenatore Volpi bloccava con le braccia l’arbitro

colpendolo con un pugno, sopraggiungevano in rapida successione i tre calciatori che lo

colpivano con calci.

In merito si osserva preliminarmente come la stessa reclamante ammette che è accaduto “un

parapiglia” nel corso del quale l’arbitro è stato colpito, ed altrettanto preliminarmente si rileva

che il reclamo è basato sulla negazione dello svolgersi dei fatti (vedasi squalifiche ai calciatori),

sminuendone comunque la portata allorché dichiara, in sede di difesa, che l’unico fatto che si

possa contestare al tesserato Volpi è l’indebito ingresso in campo, con successiva offesa.

E’ da precisare che dal rapporto di gara risulta unicamente l’indebito ingresso in campo, peraltro

non contestato dal G.S., mentre nulla risulta in ordine alla offesa pronunciata. Ebbene,

considerato il contesto in cui il fatto è avvenuto, appare impossibile che il D.G. non l’abbia udita

e quindi riportata sul rapporto.

Tale affermazione, contrastando con le risultanze ufficiali, appare essere unicamente un

escamotage difensivo.

Viene escluso categoricamente che nell’occasione sia stato compiuto qualsiasi atto di violenza

affermandosi la impossibilità che l’allenatore possa aver colpito con un pugno il D.G.

bloccandogli contemporaneamente le mani dietro le spalle.

Rileva ancora questo Giudice che oltre a non fornire la difesa alcun elemento che possa,

ancorché minimamente, mettere in dubbio il rapporto di gara, la negazione è riferita al pugno,

senza che venga sollevata eccezione alcuna in ordine all’episodio iniziale della violenza

costituito, senza ombra di dubbio, dal blocco delle mani del D.G. dietro la schiena.

Analoghe semplici negazioni vengono espresse relativamente alle squalifiche inflitte ai calciatori

Guadagni, Chisci e Cortili, ipotizzando il fatto che il D.G., per effetto di quanto accadeva

dintorno, non poteva essere in grado di individuare i responsabili degli atti di violenza.

In fase istruttoria questo Giudice ha chiesto al D.G., come accade di norma senza bisogno di

alcuna sollecitazione e nell’ambito di quanto statuito dall’art. 34, c.5, del C.G.S., un

supplemento di rapporto, documento che viene redatto sulla base di quanto riportato sul

reclamo.

L’arbitro della gara in questione, letto il lungo reclamo, non solo ha confermato quanto già

riportato sul rapporto di gara ma lo ha lucidamente integrato, precisando in particolare :

- di aver redatto il rapporto il mattino successivo alla gara;

- afferma che i colpi, seppure violenti, sono stati assorbiti nell’arco di due o tre giorni;

- ha precisato, per quanto riguarda la descrizione della violenza compiuta dal Volpi. che

questi, dopo averlo bloccato, lo ha colpito con un pugno, descrizione che appare del tutto

verosimile e conseguenziale;

- ha riconosciuto “direttamente” i tre calciatori Guadagni, Chisci e Cortili.

In ordine al non aver comunicato ai CC. i nominativi dei calciatori dichiara che alla domanda

postagli se voleva presentare querela, ha risposto che per la denuncia avrebbe dovuto chiedere

l’autorizzazione alla F.I.G.C..

Dal canto suo la C.D., ad ulteriore testimonianza della pretestuosità del reclamo, tendente,

ovviamente, ad attenuare la responsabilità dei tesserati, rileva che la ripetuta affermazione della

reclamante di aver contestato unicamente le sanzioni ritenute eccessive, non le altre, è riferita a

provvedimenti non reclamabili ex lege (art. 45, c. 3, del C.G.S.).

Fatta questa premessa il Collegio ricorda alla reclamante che gli Organi della Disciplina

Sportiva assumono le proprie decisioni sulla base degli atti di gara ed in particolare del rapporto

del D. G.( art. 35 C.G.S.) che riveste il valore di prova privilegiata per cui, quanto assunto dalla

reclamante con mere affermazioni prive di qualsiasi possibile riscontro, rende assolutamente

veritiere in punto di diritto le risultanze degli atti ufficiali smontandosi in tal modo l’impianto

difensivo.

La C.D. di conseguenza deve esaminare i provvedimenti impugnati unicamente sotto il profilo

della entità delle sanzioni irrogate e ritenute eccessive, confermandosi completamente i fatti che

hanno dato luogo alle sanzioni.

In ordine al punto si eccepisce ancora una volta la pretestuosità del reclamo anche nella parte

in cui esso, richiamando precedenti giurisprudenziali del Collegio, indica sanzioni comminate in

misura ben più ridotta.

Premesso che ogni giudicato è basato su peculiarità proprie dei fatti esaminati che quindi, in

quanto tali, non sono generalizzabili, si è constatato che le decisioni richiamate con il reclamo

sono riferite a fattispecie diversa da quella in esame, perché riferite a sanzioni inflitte a calciatori

(non ad allenatori che, per tale loro qualifica, sono chiamati a tenere un comportamento del

tutto irreprensibile) e comminate, u n i c a m e n t e, per una offesa non seguita da

reiterazione..

Nella fattispecie il complesso degli addebiti è il seguente:

􀂾 all’allenatore Volpi, ” bloccava da tergo il D.G. tenendogli le braccia dietro le spalle. Nel

contempo con un violento pugno colpiva l’arbitro all’altezza del costato destro, procurandogli

forte e prolungato dolore. Tale condotta favoriva da parte di altri tesserati episodi di violenza

in danno del D.G.”

􀂾 al calciatore Cortili, “Con violenza poneva le mani all’altezza del petto del D.G. ed al

contempo, lo spingeva contro la recinzione del terreno di gioco. Successivamente colpiva

l’arbitro con un forte calcio all’altezza della coscia, procurandogli forte e prolungato dolore”;

􀂾 al calciatore Chisci, “Colpiva con due violenti calci il piede ed il polpaccio sinistro del D.G.

procurandogli forte e prolungato dolore”;-

􀂾 al calciatore Guadagni, “Colpiva il D.G. con due violenti calci all’altezza del polpaccio ed

uno sul collo del piede, procurandogli forte e prolungato dolore”.

Gli episodi rivestono quindi notevole gravità sia per la violenza in sé che per averla effettuata “in

gruppo”, per cui essi devono essere adeguatamente sanzionati.

Ricorda il Collegio come, nel caso di atti di violenza, le sanzioni vengono, ormai per costanza di

giudicati, comminate a n c h e sulla base delle conseguenze fisiche che esse hanno generato.

C.U. N. 62 del 28/5/2009 – pag. 2338

Nel caso di specie le conseguenze appaiono in effetti essere limitate a semplici contusioni

come è evidente dalle dichiarazioni rese dallo stesso D.G. allorché afferma che il dolore è

scomparso nel “ giro di due o tre giorni”. Pertanto la decisione del G.S. deve essere modificata.

P.Q.M.

la C.D.T. Toscana infligge ai tesserati le seguenti sanzioni :

- all’ allenatore Volpi Leonardo la squalifica per anni due e mesi sei;

- al calciatore Cortili Mattia la squalifica per anni due;

- al calciatore Crisci Mirko la squalifica per anni due e mesi due;

- al calciatore Guadagni Michele la squalifica per anni due e mesi due.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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