COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
206 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :
- Nonni Ceseno, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Virtus Asciano, cui viene
addebitata la violazione dell’art. 1, c. 1, in riferimento all’art. 39, c. 2, delle N.O.I.F;
- A.S.D. Virtus Asciano, per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. a titolo di
responsabilità diretta a causa della violazione commessa dal Presidente.
Il deferimento indicato in epigrafe trae origine dalla trasmissione di atti, effettuata dalla
Commissione Tesseramenti alla Procura Federale, in applicazione dell’art. 48, c.4, del C.G.S.. Il
rinvio fa seguito all’ accoglimento della richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore
Cerrone Andrea, minore di età, formulata dai genitori esercenti la potestà.
Accertata la ritualità del deferimento, questa Commissione ha fissato l’udienza di discussione per
la data odierna dandone notizia a mezzo raccomandata.
Sono presenti le parti:
- Ceseno Nonni, quale Presidente della A.S.D. Virtus Asciano, in proprio e quale rappresentante
della società;
- la Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini.
Il Presidente del Collegio espone i fatti.
La questione trae origine, dalla riconosciuta apocrifia delle firme dei genitori esercenti la potestà
apposte sulla richiesta di tesseramento del calciatore Andrea Cerrone, così come è stato accertato
- con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione - dalla Commissione Tesseramenti
della F.I.G.C. che ha quindi trasmesso gli atti alla Procura Federale.
L’Ufficio, a seguito di opportuni accertamenti, ha deferito a questa C.D. il Presidente della Società
Asciano nonché la medesima Società.
Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il
quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con la controparte la esistenza dei
presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..
Riaperto il dibattito, l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il
soggetto e l’Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita
nei seguenti termini :
al Presidente Ceseno Nonni, la inibizione per mesi due;
alla Società ammenda di € 200,00 (duecento).
La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione
indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo,
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni :
- alla Società S.S.D. Virtus, la ammenda di € 200,00(duecento)
- al presidente, Sig. Ceseno Nonni, la inibizione per mesi due.
-
DISPONE
la chiusura del dibattimento.