COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 177 / stagione 2008/2009 – Deferimento

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

177 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Coli Ivo, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Capezzano Pianore, per la violazione

dell’art. 1, c.1, del codice di Giustizia Sportiva correlato con il disposto di cui al punto 6

lettera b) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico;

- A.S.D. Capezzano Pianore, per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.

La Procura Federale ha disposto, in data 25 febbraio 2009, il deferimento a carico dei soggetti

indicati in premessa per le violazioni ivi riportate.

Ricevuti gli atti questa Commissione ha posto la questione in discussione per la data odierna,

dandone rituale comunicazione.

E’presente, in virtù di delega oggi depositata, l’Avvocato Graziano Pancetti del Foro di Lucca in

rappresentanza sia del Presidente che della Società deferita. L’Avvocato Marco Stefanini

rappresenta la Procura Federale.

Il Presidente della Commissione Disciplinare precisa che a seguito di una telefonata effettuata da

persona, qualificatasi quale genitore di un giovane calciatore, il Presidente della Delegazione

Provinciale di Lucca ha appurato che il raduno Giovani calciatori, organizzato dall’A.S.D

Capezzano Pianore è stato autorizzato dal C.R.T. per le ore 15,00 del giorno 3 dicembre 2008.

In contrapposizione con tale autorizzazione il raduno invece è avvenuto alle ore 10,00 del

medesimo giorno.

L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale rileva che il punto 6, lettera b), del C.U n. 1

del S.G.S. prevede che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del raduno debba indicare

sia il giorno, che l’ora, in cui il raduno si terrà. In particolare per quanto riguarda l’ora essa dovrà

essere stabilita tenendo conto degli obblighi scolastici dei giovani partecipanti. Nel caso di specie

l’orario è stato variato, in tempi non compatibili con gli impegni scolastici dei ragazzi e senza che di

tale variazione sia stata fatta alcuna comunicazione al C.R. Toscana, competente a rilasciare la

necessaria autorizzazione.

Ravvisa quindi in tale comportamento la violazione dell’art. 1 del C.G.S. da parte del Presidente

della Società organizzatrice la quale, conseguentemente, incorre nella violazione dell’art.4, c.1, per

responsabilità diretta.

L’intervento del sostituto Procuratore Federale si conclude con la richiesta di applicazione delle

seguenti sanzioni :

- al Presidente della A.S.D. Capezzano Pianore la inibizione per mesi uno;

- alla A.S.D. Capezzano Pianore l’ammenda di € 300,00 (trecento).

La difesa delle parti così si articola:

la denuncia si basa su una segnalazione anonima e, in ogni caso, non è stata posta in essere

alcuna specifica indagine al fine di appurare cosa sia in realtà accaduto.

Precisa che risponde al vero che i cancelli del campo sono stati aperti alle ore 10 del mattino, ma

ciò unicamente per approntare un posto di ristoro per quei ragazzi che, provenienti da località

lontane (Napoli), avevano affrontato un lungo viaggio.

Deposita una serie di distinte dalle quali risulta che gli incontri sono stati disputati tra le 15,30 e le

16,30.

Chiede l’archiviazione del contesto.

Disposta la chiusura del dibattimento la C.D., riunita in Camera di consiglio, ritiene necessario un

supplemento di indagine per cui, sospeso il giudizio, demanda alla Segreteria di approfondire la

vicenda ponendo dei precisi quesiti al Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca.

Con nota in data 19 maggio c.m., il Presidente Merlini precisa che a seguito della telefonata

ricevuta dal Segretario della Delegazione, effettuata da persona di sesso femminile alle ore 9,30, si

è recato immediatamente sul campo ove si svolgeva il raduno, constatando, di persona quindi, che

sul rettangolo di gioco erano presenti “ diversi osservatori e ragazzi che scesero in campo come da

distinta allegata all’esposto, la gara veniva diretta da un dirigente di società.”

La testimonianza qui resa dal Responsabile provinciale della F.I.G.C. determina la assoluta

inconsistenza delle affermazioni rese a difesa, per cui il deferimento è fondato, trovando nel

contempo accoglimento le richieste del rappresentante della Procura Federale perché congrue.

A ciò il Collegio ritiene di aggiungere che le distinte depositate sono dei semplici fogli di excel, non

recanti alcuna intestazione né la sottoscrizione del dirigente responsabile del raduno o, meglio, del

Presidente della Società

P.Q.M.

la C.D. infligge le seguenti sanzioni:

- al tesserato Coli Ivo, quale Presidente dell’A.S.D. Capezzano Pianore, la inibizione per mesi

uno;

- alla A.S.D. Capezzano Pianore per la responsabilità diretta conseguente alle violazioni

commesse dal presidente, la ammenda per € 300,00 (trecento).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it