COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

206 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Nonni Ceseno, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Virtus Asciano, cui viene

addebitata la violazione dell’art. 1, c. 1, in riferimento all’art. 39, c. 2, delle N.O.I.F;

- A.S.D. Virtus Asciano, per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. a titolo di

responsabilità diretta a causa della violazione commessa dal Presidente.

Il deferimento indicato in epigrafe trae origine dalla trasmissione di atti, effettuata dalla

Commissione Tesseramenti alla Procura Federale, in applicazione dell’art. 48, c.4, del C.G.S.. Il

rinvio fa seguito all’ accoglimento della richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore

Cerrone Andrea, minore di età, formulata dai genitori esercenti la potestà.

Accertata la ritualità del deferimento, questa Commissione ha fissato l’udienza di discussione per

la data odierna dandone notizia a mezzo raccomandata.

Sono presenti le parti:

- Ceseno Nonni, quale Presidente della A.S.D. Virtus Asciano, in proprio e quale rappresentante

della società;

- la Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini.

Il Presidente del Collegio espone i fatti.

La questione trae origine, dalla riconosciuta apocrifia delle firme dei genitori esercenti la potestà

apposte sulla richiesta di tesseramento del calciatore Andrea Cerrone, così come è stato accertato

- con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione - dalla Commissione Tesseramenti

della F.I.G.C. che ha quindi trasmesso gli atti alla Procura Federale.

L’Ufficio, a seguito di opportuni accertamenti, ha deferito a questa C.D. il Presidente della Società

Asciano nonché la medesima Società.

Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il

quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con la controparte la esistenza dei

presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..

Riaperto il dibattito, l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il

soggetto e l’Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita

nei seguenti termini :

􀂾 al Presidente Ceseno Nonni, la inibizione per mesi due;

􀂾 alla Società ammenda di € 200,00 (duecento).

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la

qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione

indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo,

ORDINA

la applicazione delle seguenti sanzioni :

- alla Società S.S.D. Virtus, la ammenda di € 200,00(duecento)

- al presidente, Sig. Ceseno Nonni, la inibizione per mesi due.

-

DISPONE

la chiusura del dibattimento.

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