COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

221 stagione sportiva 2008/09.  Reclamo del Sig.. Morelli Francesco,  tesserato U.S.D Castiglioncello avverso decisione del G.S.T di Livorno.  Squalifica fino al 13.01.2010 (C.U 37 del 19.3.2009)

Il sig. Morelli Francesco,  inoltra in proprio un reclamo a questa Commissione,  per fatti avvenuti durante e dopo la gara Castiglioncello – Pro Livorno che,  cosi’ come descritti nel rapporto gara,  lui ritiene lesivi non solo in quanto riferiti alla sua persona ma forvianti dei fatti realmente accaduti sull’impianto di giuoco Comunale dio via della Pineta. Di Castiglionecello.

In primis stigmatizza il comportamento della societa’ a suo dire assente e non particolarmente attenta nella valutazione dei fatti tanto da indurlo a stendere personalmente il reclamo,  al termine del quale chiede una revisione dei fatti ed un congrua riduzione della sanzione a lui comminata.

Il reclamo deve sessere dichiarato inammissibile perche’ inoltrato oltre i termini.

L’art. 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce in “sette Giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare” il termine utile per poter proporre reclamo avverso una decisione che si ritiene errata o eccessiva.

Nel caso di specie,  il calciatore Morelli ha inoltrato il reclamo in data 28.04.2009 quasi un mese dopo il termine che risulta essere il 26.03.2009

P.Q.M.

La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa dovuta.

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