COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

235 stagione sportiva 2008/09 Gara Scandicci – Pontedera (2-1) del 10/05/09.

Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.59 del 14/05/09 C.R.T.

Reclama la società Pontedera avverso la squalifica fino al 14/10/09 del calciatore Rossi Riccardo il quale “ a fine gara, dopo avere ripetutamente offeso il D.G., gli dava due schiaffetti sulla guancia senza procurargli dolore. Di poi continuava nelle offese fino a che i propri dirigenti lo allontanavano.”

La reclamante riconduce i fatti ad un sostanziale scontento finale per l’esito della gara, alla concitazione del momento ed a tutti quei fattori che portano gli atleti ad essere particolarmente tesi a fine gara con stretta verso l’arbitro al fine di indirizzargli qualche frase non proprio amichevole.

Esclude la violenza ed invoca l’involontarietà dei gesti posti in essere da “qualcuno”.

Chiede una diminuzione della sanzione per il proprio tesserato il quale, nello stato attuale, non potrebbe partecipare ai tornei estivi.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, nulla aggiunge a quanto evidenziato in prime cure trattandosi, questo secondo documento, che invece dovrebbe servire per chiarire meglio la dinamica dei fatti, una mera copiatura del primo.

La C.D. respinge il reclamo.

I fatti evidenziati dall’arbitro rivestono particolare gravità in particolar modo per il fatto di essere stati posti in essere da un atleta di giovane età il quale, come prima obbligazione, ha l’onere di conoscere le regole del gioco, oltre a quelle dell’educazione, rispettandole in toto.

Infatti non vi è delusione sportiva che tenga la quale possa giustificare un comportamento pericoloso per l’incolumità altrui, pertanto la condotta posta in essere dal calciatore Rossi deve essere sanzionata con severità anche a futura memoria.

Per quanto attiene comunque l’entità della predetta, il Collegio la ritiene congrua in relazione ai fatti contestati.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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