COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 11/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCUR

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 66 del 11/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

210/ stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti

calciatori tesserati per l’A.S.D. G.S. Invicta:

- Gabotti Leonardo, Giannini Giacomo, Guazzini Marco, Vigna Francesco, per la

violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;

- del Signor Seccarecci Dino, quale Presidente della A.S.D. G.S. Invicta, anch’egli per

violazione dell’art. 1 richiamato;

- della A.S.D. G.S. Invicta per la responsabilità diretta ed oggettiva di cui all’art. 4, commi

1 e 2, del C.G.S. conseguente al comportamento dei propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con nota in data 4 novembre 2008, trasmetteva alla

Procura Federale la copia delle denunzia-querela sporta, presso la Questura di Grosseto, dai

genitori del calciatore Campanella Michelangelo circa un episodio di violenza da questi subito al

termine dell’allenamento svoltosi in data 8 ottobre 2008 e posto in opera dai calciatori indicati in

epigrafe.

La Procura provvedeva ad avviare le necessarie indagini a conclusione delle quali operava il

deferimento in esame, con i capi di incolpazione che si indicano di seguito.

- Ai calciatori Vigna Francesco, Guazzini Marco, Gabotti Leonardo, Gannini Giacomo, tesserati

tutti per la A.S.D. G.S. Invicta, viene imputata la violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S, per aver

posto in essere atti aggressivi e lesivi dell’integrità psico-fisica del compagno di squadra

Michelangelo Campanella;

- al tesserato Seccarecci Dino, quale Presidente della Società, la violazione dell’art.1, c.1, per

insufficiente diligenza e prudenza nello svolgere gli accertamenti su quanto accaduto;

- alla Società Invicta, la violazione dell’art. 4, c.1 e 2, per la conseguente responsabilità diretta

ed oggettiva.

Rilevata la ritualità delle comunicazioni effettuate agli interessati, la C.D. fissava la data odierna

per la discussione alla quale sono presenti gli Avvocati del Foro di Grosseto:

- Riccardo Schipani, in rappresentanza del calciatore Vigna Daniele;

- Graziano Sarpa, in rappresentanza e difesa dei calciatori Guazzini, Gabotti e Giannini.

E’ inoltre presente il Presidente della Società Seccarecci Dino, assistito dall’Avvocato Claudio

Boccini, anch’egli del Foro di Grosseto.

Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini.

Nell’aprire il dibattimento il Presidente della Commissione riepiloga i fatti che hanno determinato il

deferimento, premettendo che:

in data 29 maggio 2009 è pervenuta, da parte dell’Avv.Boccini, richiesta di assunzione di teste in

ordine alla quale indica il nome del testimone, nonché i capitoli di prova.

La richiesta non può essere accolta perché tale modalità istruttoria è prevista nell’ambito

dell’ordinamento giudiziale sportivo unicamente nei casi di illecito (art. 41,c. 5 del C..G.S.). Precisa

a tal proposito il Presidente che i capitoli di prova richiesti sono già stati oggetto di attività istruttoria

da parte della Procura Federale.

Ancora, in data odierna, è pervenuta via fax, da parte degli Avvocati Sarpa e Schipani, memoria

difensiva che non potrà essere acquisita agli atti per tardività, ma che, come del resto indicato

nella nota di accompagnamento, verrà introdotta in dibattimento attraverso la sua esposizione

verbale.

Questi i fatti:

Al termine dell’allenamento svoltosi in data 8 ottobre 2008, mentre tre dei calciatori deferiti

immobilizzavano, costringendolo a terra, il compagno di squadra Campanella, altro calciatore

(identificato in Marco Guazzini) gli spruzzava dello spray su tutto il corpo ed in particolare su tutte

le parti intime, mentre uno di loro (Gabotti Leonardo) ripeteva più volte la frase “ si questo è

bullismo”.

Tale fatto, portato a conoscenza del Presidente della Società da parte dell’allenatore Guazzini,

padre di uno dei calciatori deferiti, non ha determinato alcuna conseguenza di carattere

disciplinare da parte della Società ritenendosi inutile qualsiasi provvedimento, stante la

”ricomposizione” della questione.

Viene quindi data la parola al rappresentante della Procura Federale il quale premette che il suo

intervento verrà articolato in due parti: una relativa alle azioni compiute dai calciatori, l’altra riferita

al comportamento omissivo del Presidente.

Rileva, quindi, come i fatti siano stati ammessi e riconosciuti dagli stessi calciatori deferiti,

confermati, per di più, dalle testimonianze di altri due calciatori.

Sconfessa la affermazione che l’episodio possa essere ricondotto ad uno “scherzo”, ancorché di

cattivo gusto come dichiarato concordemente e a mero scopo difensivo dagli interessati, essendosi

trattato di vero e proprio atto di violenza (che definisce una sorta di aggressione) come dimostra

sia la avvenuta immobilizzazione a terra del Campanella, sia il referto del Pronto Soccorso

contenente, fra l’altro, l’indicazione di rivolgersi ad un neuro psichiatra infantile. Le dichiarazioni del

calciatore Campanella sono - ad avviso della Procura - veritiere per la ritrosia tipica che ragazzi di

quella età provano nel descrivere fatti per loro incresciosi.

Afferma essere ininfluente su quale parte del corpo sia stato effettuato lo spruzzo e, a sottolineare

ancora la gravità del caso, precisa che l’episodio, che ha portato alla richiesta di svincolo dalla

società, ha sottratto al bambino la opportunità di continuare l’attività nel gruppo con il quale era

stato fino a quel momento.

Per quanto riguarda la posizione del Presidente osserva che il suo comportamento, che determina

la responsabilità diretta della Società, ha carattere colposo per non aver svolto con diligenza, una

volta appreso l’accaduto sia dall’allenatore della squadra sia a seguito del colloquio telefonico

avuto con i genitori del ragazzo, gli accertamenti necessari in un caso di tale gravità.

Infatti egli ha ritenuto poter risolvere il caso telefonicamente, non ha partecipato alla riunione

tenuta dai genitori dei calciatori, non ha posto in essere, per conto della Società, alcun intervento.

Ha omesso di vigilare, come deve con maggior attenzione accadere nell’ambito dell’attività ludicosportiva

quale quella della quale ci occupiamo, dato che i bambini di quella età passano sotto la

responsabilità della Società nel momento in cui varcano la soglia degli spogliatoi. Inoltre non ha

assunto alcun provvedimento disciplinare, ancorché simbolico.

Conclude chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

• ai calciatori Vigna, Gabotti, Giannini, la squalifica per due giornate di gara;

• al calciatore Guazzini la squalifica per tre giornate;

• al Sig. Seccarecci Dino, Presidente del G.S. Invicta la inibizione per mesi nove,

• alla S.S.D. G.S. Invicta la ammenda per € 1.000,00.

Intervengono per la difesa:

- l’Avvocato Sarpa il quale afferma che esistono due verità che si contrappongono:quella

risultante dalla querela dei Campanella, che viene interamente sposata dalla Procura, e quella

risultante dagli atti istruttori e dalle dichiarazioni dei testi Lo Presti e Bartolomei. Rileva la

infondatezza delle affermazioni della Procura allorché, ad esempio, sostiene che il ragazzo sia

stato immobilizzato a terra, infatti i testi concordemente affermano che il ragazzo sia stato solo

afferrato per le braccia. Afferma che è assurdo che pur essendo presenti alcuni genitori di altra

squadra, nessuno sia intervenuto e che è improbabile che l’accaduto sia avvenuto nell’arco dei

due minuti indicati. Dichiara che questi scherzi sono normali negli spogliatoi e ritiene altresì che

il fatto sia stato strumentalizzato ed adombra la possibilità che la querela sia stata posta in

essere per monetizzare l’accaduto. Il comportamento dei suoi assistiti non può quindi essere

riportato ad una condotta di tipo lesivo per cui ne chiede il proscioglimento.

- L’avvocato Schipani, in difesa del calciatore Vigna, dichiara che i metodi di indagine della

Procura possono essere condivisi ma non le conclusioni a cui è giunta. Precisa che a

spruzzare lo spray fu il Guazzini e non Vigna. Facendo proprie le considerazioni nel merito

svolte dall’avvocato Sarpa rileva una forte contraddizione nelle prove indicate dalla Procura,

ritiene che dei fatti, se accaduti, bisogna effettuare una valutazione severa ma che, ove vi

fossero sanzioni da applicare, esse dovranno essere commisurate alla reale entità dei fatti

stessi che nella fattispecie non rivestono il carattere di violenza. Pone in evidenza, con

riferimento alle dichiarazioni del calciatore Campanella, la estrema suggestionabilità dei bimbi

di quella età e ricorda che il calciatore dopo l’episodio ha partecipato ad altre due gare, come

risulta dalla documentazione in atti.

- L’avvocato Boccini, per conto del Presidente, afferma che il fatto deve essere esaminato sotto

un’ottica diversa da quella prospettata dalla Procura. Come affermato dal presidente

Seccarecci, nell’immediatezza del fatto, si è trattato solo di uno scherzo di cattivo gusto.

Indicare le “parti intime” ha un significato diverso per bimbi di quella età per cui non può

parlarsi in questo caso di sessualità degli atti. La Procura si basa esclusivamente sulle

affermazioni rese dai Campanella nella denuncia non completamente credibili presentando

numerose contraddizioni. La denuncia stessa, peraltro, appare enfatizzata e caratterizzata da

estremo livore. Anch’egli evidenzia che il ragazzo dopo l’episodio ha giocato altre due gare.

Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della società Invicta essa può essere

conseguente solo alla eventuale condanna dei calciatori, da escludersi come dimostrato dai

colleghi che lo hanno preceduto. Per quanto riguarda la responsabilità diretta del Presidente, il

suo comportamento è stato immediato, logico, conseguenziale facendo indire la riunione con i

genitori. Rileva ancora che il Presidente non ha trovato elementi diversi dallo scherzo di cattivo

gusto e la riunione dei genitori ha avuto effetto positivo, come dimostra il fatto che il

Campanella, dopo il fatto, ha dormito a casa di uno degli “aggressori”. Ricorda che i ragazzi

hanno chiesto scusa e che tutto è tornato normale nell’ambito di uno spirito di amicizia. Tale

ultima circostanza è stata riconosciuta dagli stessi genitori di Campanella. Conclude per il

proscioglimento del suo assistito rilevando sia l’inutilità di assumere un provvedimento

disciplinare nei confronti dei ragazzi, sia il fatto che nell’immediatezza alla società non sia stata

rivolta alcuna contestazione o richiesta di chiarimenti. Ricorda infine che lo spray è stato

spruzzato, secondo le testimonianze, solo sul torace.

Chiede la parola il Presidente Seccarecci il quale illustra le benemerenze della Società, la

particolare composizione del Consiglio direttivo ed elenca tutti i riconoscimenti da essa ricevuti

C.U. N. 66 del 11/6/2009 – pag. 2396

nell’ambito sportivo, rilevando che essa opera solo fino alla categoria esordienti. Pur convocando

la riunione dei genitori egli, per motivi personali che enumera specificatamente, non ha potuto

prendervi parte, avendo comunque delegato in sua vece un proprio dirigente. Afferma, quindi, di

essersi comportato nell’unico modo possibile – ovvero quello di evitare rancori fra le famiglie e fra i

giocatori stessi, preferendo una bonaria composizione con un atteggiamento di basso profilo della

Società - non ricorrendo a provvedimenti disciplinari - dato che la questione si è immediatamente

ricomposta.

La C.D., esaurito il dibattimento, accoglie il deferimento nei limiti di quanto segue.

Calciatori.

Non si può non ricordare che i tutti i calciatori coinvolti nell’episodio fanno parte di una Scuola

(istituzione diretta ad educare) Calcio, la quale deve essere formativa non solo sotto l’aspetto

dell’apprendimento delle nozioni tecniche ma anche, se non sopratutto, sotto quello

comportamentale, concretizzando in tal modo nei giovani la abitudine ad una convivenza civile ed

ai rapporti interpersonali.

Sotto tale aspetto è necessario che i giovani calciatori abbiano ben chiara la differenza che passa

tra uno scherzo ed un atto di violenza.

In quest’ultimo caso le sanzioni, che per espresso dettato normativo hanno, per essere efficaci,

natura affittiva, debbono essere severe al fine di obbligare tutti i tesserati alla osservanza delle

norme che regolamentano l’attività sportiva.

Fatta questa premessa il Collegio osserva che i fatti denunciati sono ampiamente dimostrati dalle

dichiarazioni confessorie dei ragazzi incolpati, dalle testimonianze, dall’intervento dell’allenatore,

che in quanto padre di uno degli autori della violenza, ha minimizzato l’episodio attribuendogli il

carattere di “scherzo” che tale non è certamente.

Basta a tal fine riandare alle fasi dell’episodio compiuto in gruppo: aver afferrato in tre il ragazzo.

avergli tolto l’accappatoio, averlo asperso di spray.

Rileva a quest’ultimo proposito il Collegio che la circostanza che il ragazzo sia stato asperso anche

nelle parti intime risulta unicamente dalla querela, venendo contraddetta dalle risultanze

testimoniali.

Va da sé che se l’episodio fosse stato provato, le sanzioni da comminarsi ne avrebbero dovuto

tener conto in tema di quantificazione.

L’accaduto costituisce comunque e di per sé vero e proprio atto di violenza con il quale è stata

violata non solo la integrità fisica del ragazzo ma anche quella psichica, come evidenziano le

conseguenze risultanti dalle certificazioni mediche che, ad una prognosi di giorni sette, aggiungono

la necessità dell’intervento di un neuro psichiatra infantile.

Si rileva ancora che alle considerazioni degli avvocati si contrappone la querela della quale i

denuncianti si assumono ogni responsabilità.

Quanto accaduto è di indubbia gravità perché il gesto appare essere premeditato, dato che esso

aveva originariamente come oggetto altro calciatore e che, solo a fronte della sua reazione, non

venne poi posto in essere. Ciò non ha indotto i quattro calciatori a desistere, anzi essi hanno

individuato nel Campanella l’obiettivo più idoneo.

La frase pronunciata, ripetutamente, “questo si è bullismo” testimonia la volontarietà e la

determinazione di porre in essere, con compiacimento, quanto ideato.

Presidente

Le motivazioni personali da lui addotte in sede di dibattimento sono del tutto ininfluenti, agli effetti

di quanto contestatogli, perché rivolte unicamente a giustificare la sua mancata partecipazione,

diretta e personale, alla riunione dei genitori indetta per chiarire la portata dell’accaduto. Il

problema reale è accertare se con il comportamento tenuto egli abbia violato il disposto

dell’articolo 1, comma 1, come risulta dal capo di incolpazione. Indubbiamente il non aver preso

parte personalmente alla riunione e l’aver dato incarico all’allenatore, padre di uno dei ragazzi

coinvolti, è circostanza biasimevole e stigmatizzabile ma che non rientra, a parere della

Commissione, nell’ambito delle violazioni della norma indicata. La società infatti non è stata

assente visto quanto posto in essere dall’allenatore, nell’immediatezza del fatto, su disposizione

del Presidente. Non si può quindi imputare al deferito né la omissione di vigilanza né il mancato

intervento, ove quest’ultimo venga inteso anche nel senso di non aver assunto provvedimenti

disciplinari a carico dei ragazzi.

Infatti la vigilanza, particolarmente nel caso di bambini, è istituzionalmente affidata all’allenatore

(non deferito) che deve essere sempre presente nello spogliatoio. Per quanto riguarda l’intervento

non si può negare il diretto interessamento del Presidente alla vicenda attraverso contatti telefonici

di un suo dirigente, appositamente incaricato, dal quale ha ricevuto l’assicurazione che la

questione si era immediatamente “composta”. Inoltre la mancata assunzione di provvedimenti

disciplinari appare più che altro come un atto rivolto alla tutela dei ragazzi e della società,

evidentemente al fine di evitare una dannosa pubblicità all’episodio.

Di conseguenza è da evidenziare che non risulta violato alcun principio di correttezza e/o lealtà

visto l’incarico che il Presidente ha affidato all’allenatore al fine di accertare la portata dell’episodio.

Semmai è da osservare che la ricomposizione della vicenda non sembra sia completamente

avvenuta vista la richiesta di svincolo avanzata dai genitori del Campanella, prontamente accettata

dalla Società: Comunque essa può avere valenza solo nell’ambito dei rapporti tra i genitori dei

ragazzi e fors’anche tra i calciatori, ma non pone nel nulla l’episodio avvenuto che deve quindi

avere una sua giusta conclusione per i calciatori sotto l’aspetto disciplinare.

Per quanto affermato al Presidente non può essere imputata la violazione dell’articolo 1, comma 1.

Società

A seguito dell’affermata responsabilità dei calciatori ricorre per la società la responsabilità

oggettiva di cui all’articolo 4, comma 2.

P. Q. M.

la C.D.in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:

- al calciatore Guazzini Marco la squalifica per 6 giornate di gara

- ai calciatori Vigna Francesco, Gabotti Leonardo e Giannini Giacomo la squalifica per 5 giornate

di gara ciascuno;

- alla S.S.D. G.S. Invicta la sanzione della ammenda per € 1.000,00 (mille euro)

- proscioglie dall’addebito il Presidente Seccarecci Dino.

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