COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI

238 /stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Rec lamo del G.S.D. Oratorio Don Bosco avverso la

squalifica fino al 13/2/2010 del giocatore Paglini Mattia (C.U. n. 45 del 14/05/2009)

Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 8 maggio 2009 nel corso della gara

tra la società Lucca 7 e la reclamante, il G.S. motivava così la propria decisione disciplinare

adottata nei confronti del Paglini: “A fine gara sputava al D.G. colpendolo al braccio e alla spalla

sinistra.”

Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rit uale reclamo pur concordando

parzialmente con la riferita dinamica degli eventi.

Il Presidente contesta infatti la misura della sanzione e, nel censurare il comportamento del proprio

giocatore, nega la volontarietà del gesto.

Il giocatore avrebbe effettivamente sputato ma, come affermato dallo stesso D.G., lo avrebbe fatto

attraverso la rete di recinzione senza alcuna intenzione di colpirlo; rammaricandosi per

l’increscioso episodio auspica che una serena rivalutazione di quanto successo possa

rideterminare la squalifica, anche in considerazione di un particolare momento di nervosismo del

ragazzo.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che

riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel

descrivere nel rapporto le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; lo stesso inoltre, nel

supplemento, conferma la volontarietà del gesto specificando che il giocatore avrebbe

intenzionalmente voltato la testa per poterlo attingere.

Il gesto descritto, altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla categoria deve

essere riservato, è da solo punito, per giurisprudenza sportiva consolidata, con la squali fica di circa

un anno.

Pur apprezzando la correttezza della società, nella persona del suo Presidente, nel censurare

l’episodio ma nel difendere il proprio giocatore, la C.D.T.T. ritiene che la congrua squalifica

comminata possa essere utile per dissuadere possibili condotte analoghe da parte di altri giocatori

e, nello specifico, consenta al giocatore di riflettere sull’illiceità del comportamento assunto.

P.Q.M.

la C.D.T.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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