COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 125 del 25/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY-OUT PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 125 del 25/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

PLAY-OUT PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SAN LORENZO LERCHI IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.

ENEA – S. LORENZO LERCHI DISPUTATA IL 17.05.2009 A S. ENEA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.05.2009

PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BRUSCHI LUCIANO FINO AL 30.09.2009;

- PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GRASSO AGATINO ALBERTO FINO AL 20.11.2009;

- PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVARGINI LUCIANO FINO AL 31.10.2009.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.06.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e

richiesta di riduzione delle medesime.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I fatti descritti dal Direttore di gara, posti in essere dai tesserati del S. Lorenzo Lerchi, appaiono gravi e

dunque meritevoli di adeguata sanzione.

Ciò premesso, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti di Bruschi

Luciano e Cavargini Luciano, come tali da confermare integralmente. Quanto invece alla posizione relativa

al calciatore Grasso Agatino Alberto, si ritiene che la sanzione della squalifica nei suoi confronti debba

essere ridotta al 20.10.2009.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Grasso Agatino

Alberto fino al 20.10.2009; conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.

· DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

P

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