COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confro

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di :

_ la società Narnese Calcio.

per rispondere:

- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia

Sportiva, per fatti violenti commessi da un proprio sostenitore in occasione della gara Narnese

– Torgiano del 24.09.2008, consistiti nell’aggressione subita dal Presidente della società

Torgiano, mentre lo stesso era posizionato nella tribuna dello stadio, causante al medesimo

grave danno alla sua incolumità fisica.

F A T T O

Con provvedimento nr. 4486/251 pf 0809GR/mg, datato 11/02/2009 il Vice Procuratore Federale

Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. NARNESE

CALCIO per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 14,

comma I del codice di Giustizia Sportiva, per fatti violenti commessi da un proprio sostenitore in

occasione della gara NARNESE - TORGIANO del 24.9.2008, consistiti nell’aggressione subita dal

Presidente della Società TORGIANO, mentre lo stesso era posizionato nella tribuna dello stadio,

causante al medesimo grave danno alla sua incolumità fisica”.

All’udienza di trattazione del 14/5/2009 era presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della

Procura Federale.

Nessuno è comparso per la Società incolpata, regolarmente convocata.

Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati

gli atti, la Commissione ritiene che la responsabilità della Società incolpata per la violazione

ascritta emerga in maniera inconfutabile.

Non vi è alcun dubbio in ordine allo svolgimento dei fatti, essendovi in atti la prova

dell’aggressione subita nel corso della gara, all’interno della Tribuna, dal Presidente del Torgiano,

Sig. Silvano Spaccini; quest’ultimo è stato infatti avvicinato da un sostenitore della Narnese, il

quale lo ha più volte colpito al collo e alla testa con un tubo di plastica di ampio diametro.

In conseguenza dell’aggressione, il Presidente della Società Torgiano ha riportato le seguenti

lesioni: trauma cranico minore con tumefazione in sede fronte temporale sinistra, trauma

contusivo della regione zigomatica sx, trauma contusivo del rachide cervicale, escoriazioni

multiple.

Va peraltro evidenziato che, da quanto emerso dall’istruttoria, non risulta che alcuno dei dirigenti

della Società Narnese si sia adoperato per prestare assistenza al Sig. Spaccini né subito dopo i fatti

descritti né successivamente.

Tale condotta appare dunque sanzionabile ai sensi dell’art. 14, comma I del Codice di Giustizia

Sportiva, configurandosi la responsabilità della Società A.S.D. Narnese per il fatto violento posto in

essere dal proprio sostenitore.

Per quanto concerne la sanzione da applicare, tenuto conto di quanto disposto dal II comma

dell’art. 14 C.G.S., si ritiene equo infliggere l’ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla A.S.D. NARNESE la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00

(duemilacinquecento/00).

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