COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confro
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
nei confronti di :
_ la società Narnese Calcio.
per rispondere:
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per fatti violenti commessi da un proprio sostenitore in occasione della gara Narnese
– Torgiano del 24.09.2008, consistiti nell’aggressione subita dal Presidente della società
Torgiano, mentre lo stesso era posizionato nella tribuna dello stadio, causante al medesimo
grave danno alla sua incolumità fisica.
F A T T O
Con provvedimento nr. 4486/251 pf 0809GR/mg, datato 11/02/2009 il Vice Procuratore Federale
Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. NARNESE
CALCIO per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 14,
comma I del codice di Giustizia Sportiva, per fatti violenti commessi da un proprio sostenitore in
occasione della gara NARNESE - TORGIANO del 24.9.2008, consistiti nell’aggressione subita dal
Presidente della Società TORGIANO, mentre lo stesso era posizionato nella tribuna dello stadio,
causante al medesimo grave danno alla sua incolumità fisica”.
All’udienza di trattazione del 14/5/2009 era presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della
Procura Federale.
Nessuno è comparso per la Società incolpata, regolarmente convocata.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati
gli atti, la Commissione ritiene che la responsabilità della Società incolpata per la violazione
ascritta emerga in maniera inconfutabile.
Non vi è alcun dubbio in ordine allo svolgimento dei fatti, essendovi in atti la prova
dell’aggressione subita nel corso della gara, all’interno della Tribuna, dal Presidente del Torgiano,
Sig. Silvano Spaccini; quest’ultimo è stato infatti avvicinato da un sostenitore della Narnese, il
quale lo ha più volte colpito al collo e alla testa con un tubo di plastica di ampio diametro.
In conseguenza dell’aggressione, il Presidente della Società Torgiano ha riportato le seguenti
lesioni: trauma cranico minore con tumefazione in sede fronte temporale sinistra, trauma
contusivo della regione zigomatica sx, trauma contusivo del rachide cervicale, escoriazioni
multiple.
Va peraltro evidenziato che, da quanto emerso dall’istruttoria, non risulta che alcuno dei dirigenti
della Società Narnese si sia adoperato per prestare assistenza al Sig. Spaccini né subito dopo i fatti
descritti né successivamente.
Tale condotta appare dunque sanzionabile ai sensi dell’art. 14, comma I del Codice di Giustizia
Sportiva, configurandosi la responsabilità della Società A.S.D. Narnese per il fatto violento posto in
essere dal proprio sostenitore.
Per quanto concerne la sanzione da applicare, tenuto conto di quanto disposto dal II comma
dell’art. 14 C.G.S., si ritiene equo infliggere l’ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.
Delibera di infliggere alla A.S.D. NARNESE la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00).