COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di :

_ Sig. Felici Francesco, già allenatore dell’A.S.D. San Sisto;

_ la società U.S.D. San Sisto.

per rispondere:

- Il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5 commi 1 e 4, del C.G.S per avere, mediante

le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi

di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro

della gara San Sisto-Ellera del 13.04.2009 Sig. Raffaele Agrò.

- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in

relazione all’addebito contestato al Sig. Felici Francesco, in virtù del disposto di cui al comma 2

dell’art. 5 stesso codice.

F A T T O

Con atto prot. nr. 4225/1473pf07-08GR/mg, datato 02 febbraio 2009, la Procuratore Federale

della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa

indicati, per rispondere delle violazioni ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della Procura

Federale e gli incolpati.

Preliminarmente la Commissione da atto dell’avvenuta definizione del deferimento relativo alla

posizione della ASD San Sisto, come da separata ordinanza.

Quanto alla posizione del Sig. Francesco Felici, la Commissione rileva che dagli elementi acquisiti

appare indubitabile l’uso di espressioni lesive della reputazione dell’arbitro Raffaele Agrò da parte

dell’allenatore Felici.

La circostanza peraltro non è stata nemmeno sostanzialmente contestata dallo stesso deferito,

anche se costui ha giustificato il proprio comportamento con la volontà di tutelare i suoi due

giocatori di colore rispetto alle presunte ingiustizie subite da costoro in occasione della partita

diretta dall’Agrò, in merito alle quali tuttavia non è emersa alcuna conferma.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che i fatti in questione integrino le violazioni contestate,

ovverosia il disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 5 commi 1 e 4 del C.G.S.

Quanto all’ammontare della sanzione, si ritiene equo comminare al Sig. Felici Francesco quattro

mesi di squalifica.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi nei confrontidel Sig. Felici Francesco.

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