COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confro

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di :

_ la società U.S.D. San Sisto.

per rispondere:

- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in relazione

all’addebito contestato al Sig. Felici Francesco, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 5

stesso codice.

F A T T O

Con atto prot. nr. 4225/1473pf07-08GR/mg, datato 02 febbraio 2009, la Procuratore Federale

della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa

indicati, per rispondere delle violazioni ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della Procura

Federale e gli incolpati.

Preliminarmente la Commissione da atto che il rappresentante della Procura dichiara di essere

addivenuto ad un accordo con la società ai sensi dell’art. 23 C.G.S. come da verbale sottoscritto

dalle parti, che produce.

Ciò premesso, la Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione

dell’ammenda di €. 350,00 dispone applicarsi detta sanzione nei confronti della società San

Sisto, dichiarando conseguentemente chiuso il procedimento a carico della medesima società.

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