COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. L
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. LIAPIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del
6/5/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Furlan Igor – Campionato di Eccellenza
La Società A.S.D. Lia Piave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata con il Comunicato n. 68 del 6/5/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate di gara a carico
del calciatore Furlan Igor : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento insultava
l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Liapiave;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato dal referto arbitrale che il giocatore Furlan Igor, a fine gara, ha rivolto pesanti offese a calciatori avversari e, dopo
l’esibizione del cartellino rosso, ha applaudito l’arbitro in segno di scherno ed insultato lo stesso;
ritenuto che nel giudizio sportivo il rapporto di gara redatto dall’arbitro é fonte di prova piena e privilegiata (ex art.
35,comma 1.,sub 1.1. del C.G.S.);
considerata congrua, pertanto, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. Liapiave;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Furlan Igor;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.