COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. L

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RICORSO A.S.D. LIAPIAVE

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del

6/5/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Furlan Igor – Campionato di Eccellenza

La Società A.S.D. Lia Piave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale

pubblicata con il Comunicato n. 68 del 6/5/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate di gara a carico

del calciatore Furlan Igor : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento insultava

l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Liapiave;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

rilevato dal referto arbitrale che il giocatore Furlan Igor, a fine gara, ha rivolto pesanti offese a calciatori avversari e, dopo

l’esibizione del cartellino rosso, ha applaudito l’arbitro in segno di scherno ed insultato lo stesso;

ritenuto che nel giudizio sportivo il rapporto di gara redatto dall’arbitro é fonte di prova piena e privilegiata (ex art.

35,comma 1.,sub 1.1. del C.G.S.);

considerata congrua, pertanto, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. Liapiave;

• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Furlan Igor;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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