COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 20 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.1.18. RECLAMO A.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 20 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.1.18. RECLAMO A.C. MUSILE CALCIO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del

22/4/2009 – Squalifica sino al 31/12/2009 Calciatore Vidotto Franco – Campionato di 1^ Categoria

La Commissione Disciplinare Territoriale

visto il reclamo in oggetto, proposto dalla Società A.C. Musile Calcio, ne dichiara l’inammissibilità perché risulta inviato

oltre il termine perentorio previsto dall’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (entro il settimo giorno successivo

alla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare).

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società A.C. Musile Calcio per tardività nell’inoltro;

• di confermare la squalifica sino 31/12/2009 a carico del calciatore Vidotto Franco;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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