COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RECLAMO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RECLAMO SIG. FORTINI ROMEO – DIRIGENTE A.C. GIOVANE ITALIA POLESELLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n.
42 del 22/4/2009 – Inibizione sino al 30/6/2009 Dirigente Renesto Giorgio – Campionato di 3^ Categoria
Il Sig. Fortini Romeo – Dirigente A.C. Giovane Italia Polesella – ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il
Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 22/4/2009, ha assunto
la sanzione della inibizione sino al 30/6/2009 : “a fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro invitandolo a
soprassedere sull’ammonizione di un giocatore in diffida”.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale riunisce in un unico giudizio i due reclami in epigrafe.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letti i ricorsi proposti dai Signori Renesto Giorgio e Fortini Romeo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il ricorrente Renosto Giorgio, mentre l’altro ricorrente, Fortini Romeo, pur ritualmente convocato, non si é
presentato alla seduta, giustificando però telefonicamente la sua assenza, rinunciando all’audizione medesima;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato integralmente il rapporto di gara;
valutate le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono eque in relazione ai fatti di cui trattasi
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dai Signori Renesto Giorgio (Giovane Italia Polesella – Presidente) e Fortini Romeo
(Giovane Italia Polesella – Dirigente)
• di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2009 a carico dei Signori Renesto Giorgio e Fortini Romeo
(G.I. Polesella);
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.