COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.P.D. C

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. RICORSO A.P.D. CAMPETRA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del

27/5/2009 - Squalifica per cinque giornate giocatore Gasparini Simone – Campionato di Promozione

La Società A.P.D. Campetra ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,

pubblicata con il Comunicato n. 76 del 27/5/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico

del giocatore Gasparini Simone : “perché al termine della gara, nel rientro negli spogliatoi, pestava volontariamente e

violentemente il piede ad uno degli assistenti arbitrali provocandogli dolore”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il reclamo presentato dall’A.P.D. Campetra;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;

sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro, il quale ha dichiarato di non avere avuto diretta percezione del fatto ;

sentito infine, per le vie brevi, l’assistente arbitrale il quale ha precisato che il comportamento del calciatore Gasparini non

era finalizzato ad arrecargli danno, quanto piuttosto dettato da un momento di foga nel rientrare negli spogliatoi;

valutato quindi il comportamento del Gasparini alla luce di quanto precisato

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di accogliere il ricorso proposto dall’A.P.D. Campetra;

• di annullare la squalifica di cinque giornate a carico del calciatore Gasparini Simone.

La tassa reclamo non é stata versata.

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