COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. F
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. FRATTE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del
27/5/2009 – Ammenda di € 150,00; Inibizione sino al 22/6/2009 Dirigente Bellato Tiziano, Squalifica per
sei giornate giocatore Eris Antonello; Squalifica per cinque giornate giocatore Dal Corso Luca e
Squalifica quattro giornate giocatore Mazzon Alessandro – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Fratte ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate
con il Comunicato n. 76 del 27/5/2009 con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari :
- Ammenda di € 150,00 : per insistenti insulti e minacce alla terna arbitrale durante tutta la gara, reiterati al termine della
gara”.
- Inibizione sino al 22/6/2009 dirigente Bellato Tiziano;
- squalifica per sei giornate a carico del giocatore Eris Antonello : “espulso per frase e gesto offensivo nei confronti
dell’arbitro, alla notifica del provvedimento manteneva verso lo stesso atteggiamento minaccioso e offensivo,
contestando lo stesso spingendolo”;
- squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Dal Corso Luca : “due giornate per l’espulsione in quanto ha colpito
con violenza un avversario, e tre giornate perché alla notifica del provvedimento, ha insultato la terna, reiterando le
offese all’uscita del terreno di gioco”;
- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Mazzon Alessandro : “espulso per aver insultato e minacciato
l’arbitro al termine della gara (art. 19.4 lett. a C.G.C.) all’uscita dall’impianto della terna profferiva verso la stessa frase
offensiva”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso concernente l’inibizione a carico del dirigente Bellato Tiziano
sino al 22/6/2009, perché provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3°, lettera b) del C.G.S. (inferiore ad
un mese);
letto il reclamo presentato dall’A.C. Fratte relativo agli altri provvedimenti disciplinari;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutato il complessivo contesto in cui si sono verificati gli episodi sanzionati e le relative giustificazioni addotte dalla
reclamante;
ritenuto altresì di poter valorizzare il comportamento processuale della medesima Società ricorrente che, peraltro, ha
ammesso gli accadimenti oggetto del ricorso;
atteso, comunque di dover rideterminare le sanzioni comminate in primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Fratte;
• di confermare la sanzione della inibizione sino al 22/6/2009 a carico del dirigente Bellato Tiziano ;
• di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00;
• di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Antonello Eris;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Dal Corso Luca;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Mazzon Alessandro.
La tassa reclamo non é stata versata.