COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Bruno COVER Dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD

Liventinagorghense

della Società A.S.D. Liventinagorghense

La Procura Federale con atto del 27/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Bruno COVER - Dirigente A.S.D. LiventinaGorghense

Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 30,comma 1 del

Regolamento della L.N.D., per avere, in violazione del dovere di puntuale osservanza delle norme e degli atti federali

nonché dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, organizzato senza la preventiva autorizzazione del competente

Comitato un “torneo” per la disputa di gare tra squadre di calciatori esordienti effettivamente svoltesi in Vittorio Veneto in

data 19/1/08;

la Società A.S.D. LiventinaGorghense

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e

soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

Esaminata la nota, con relativi allegati,trasmessa dalla Segreteria del Settore Giovanile Scolastico e pervenuta all'Ufficio

in data 11.2.2008, con la quale è stato segnalato un episodio di presunta aggressione subita dal calciatore esordiente

Bidoli Luca tesserato per la Società Asd Liventinagorghense in occasione della gara Liventinagorghense-Donatello

nell'ambito di un torneo quadrangolare svoltosi a Vittorio Veneto in data 19.1.2008;

Rilevato,dall'esame della documentazione acquisita presso la Delegazione Provinciale LND di Treviso,che nessuna

preventiva autorizzazione era stata richiesta e conseguentemente concessa per la organizzazione del precitato torneo nè

tantomeno per la disputa della gara LiventinagorghenseDonatello durante la quale si era verificato l'episodio in danno del

calciatore Bidoli Luca;

Rilevato,altresì,che gli accertamenti esperiti - nel mentre hanno escluso la sussistenza di responsabilità in capo a

tesserati dell'ASD.Donatello in ordine alle lesioni riportate dal calciatore Bidoli Luca a seguito di un normale contrasto di

giuoco nel corso della gara di cui sopra - hanno per converso con sentito di individuare nella persona del sig. Cover

Bruno,quale responsabile del S.G. della Società Liventinagorghense,l'organizzatore del torneo tra squadre di esordienti

effettivamente svoltosi in Vittorio Veneto (TV) in data 19.1.2008,con la partecipazione di rappresentative della

Liventinagorghense,del Donatello e della Virtus-Como;

Ritenuto,pertanto,che la condotta omissiva di cui sopra integra gli estremi della violazione della normativa in materia di

organizzazione di gare amichevoli e tornei espressamente prevista dall'art. 30 del vigente Regolamento della L.N.D. il cui

comma 1 prescrive l'obbligo per gli organizzatori di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei Comitati di

appartenenza;

Ritenuto,inoltre,che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD.Liventinagorghense ai sensi

dell'art.4 ,comma 2 del CGS”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 23/6/2009 sono risultati presenti :

• il Sig. Bruno COVER Dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Liventinagorghense

• la Società A.S.D. Liventinagorghense, rappresentata dal Sig. Foscan Bruno (Presidente)

• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto

oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al

patteggiamento, nella misura di seguito specificata :

- a carico del Sig. Bruno Cover dirigente ASD Liventinagorghense : 20 giorni di inibizione con decorrenza

dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;

- a carico della Società Liventinagorghense : ammenda di € 100,00.-;

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le predette sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura

Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

Dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Bruno Cover dirigente ASD Liventinagorghense : 20 giorni di inibizione con decorrenza

dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;

- a carico della Società Liventinagorghense : ammenda di € 100,00.-

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