COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. B
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. BESSICA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del
27/5/2009 – Squalifica giocatore Zandonà Cristian sino 24/5/2010 – Play-off Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Bessica ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 76 del 27/5/2009 con la quale é stata assunta la squalifica sino al 24/5/2010 a carico del
calciatore Zandonà Cristian : “per aver colpito da tergo con un pugno l’arbitro alla nuca provocandogli lieve stordimento”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Bessica;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha precisato che é stato colpito di striscio, in maniera peraltro non violenta,
all’orecchio destro, e che il giocatore, dopo l’espulsione, si é subito allontanato dal terreno di gioco;
ritenuto che la condotta del calciatore Zandonà integri una protesta smodata, accompagnata da una lieve manifestazione
fisica, non diretta a provocare serio danno fisico;
reputato che un tanto giustifichi una riduzione della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.S.D. Bessica;
• di ridurre la squalifica sino al 31/12/2009 a carico del calciatore Zandonà Cristian.
La tassa reclamo non é stata versata.