COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. B

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RICORSO A.S.D. BESSICA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del

27/5/2009 – Squalifica giocatore Zandonà Cristian sino 24/5/2010 – Play-off Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Bessica ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,

pubblicata con il Comunicato n. 76 del 27/5/2009 con la quale é stata assunta la squalifica sino al 24/5/2010 a carico del

calciatore Zandonà Cristian : “per aver colpito da tergo con un pugno l’arbitro alla nuca provocandogli lieve stordimento”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Bessica;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;

sentito altresì l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha precisato che é stato colpito di striscio, in maniera peraltro non violenta,

all’orecchio destro, e che il giocatore, dopo l’espulsione, si é subito allontanato dal terreno di gioco;

ritenuto che la condotta del calciatore Zandonà integri una protesta smodata, accompagnata da una lieve manifestazione

fisica, non diretta a provocare serio danno fisico;

reputato che un tanto giustifichi una riduzione della sanzione impugnata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.S.D. Bessica;

• di ridurre la squalifica sino al 31/12/2009 a carico del calciatore Zandonà Cristian.

La tassa reclamo non é stata versata.

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