COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 2.1.3. RICORSO A.C. G

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

2.1.3. RICORSO A.C. GABETTI VALEGGIO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona - Comunicato Ufficiale n. 51 del

13/5/2009 – Squalifica massaggiatore Juncu Ionel sino al 30/6/2010 – Campionato Provinciale Allievi

La Società A.C. Gabetti Valeggio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della

Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 13/5/2009, con la quale ha assunto la

squalifica sino al 30/6/2010 a carico del massaggiatore Juncu Ionel : “dopo aver violentemente bussato alla porta dello

spogliatoio dell’arbitro, il quale lo invitava ad attendere qualche minuto per ultimare la doccia, lo stesso abbatteva la porta

dello spogliatoio, offendeva e minacciava gravemente l’arbitro e gli impediva di alzarsi dalla sedia. Sfilava la patente dai

documenti e invitava il direttore di gara a non far menzione di quanto accaduto nel rapporto perché altrimenti si sarebbe

avvalso dell’aiuto di alcuni suoi amici per vendicarsi e imprecando abbandonava lo spogliatoio”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Gabetti Valeggio;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

sentito personalmente l’arbitro, il quale ha specificato che il Sig. Juncu Ionel ha forzatola porta, chiusa a chiave, senza

peraltro abbatterla, indi lo ha offeso e minacciato, tenendo per un paio di minuti la mano appoggiata sulla spalla del

direttore di gara;

considerato, in questo quadro di riferimento, che la condotta del Sig. Juncu Ionel é stata gravemente offensiva ed

intimidatoria, ma non é trascesa in violenza fisica verso l’arbitro;

valutato, altresì, che la sanzione da comminare deve essere rapportata al ruolo di dirigente del settore giovanile, ricoperto

dal Sig. Juncu Ionel, che impone un comportamento rigoroso ed esemplare, idoneo a formare i giovani atleti

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Gabetti Valeggio;

• di ridurre al 31/3/2010 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore Juncu Ionel.

La tassa reclamo non é stata versata.

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