F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA SACCOSPERA (Presidente della Soc. ASD Cavaliere Matera) E DELLA SOCIETA’ ASD CAVALIERE MATERA (

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA SACCOSPERA (Presidente della Soc. ASD Cavaliere Matera) E DELLA SOCIETA’ ASD CAVALIERE MATERA (nota n. 5613/103pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

 Il deferimento A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Maria Sacco Spera, quale Presidente della soc. ASD Cavaliere Matera, e la soc. ASD Cavaliere Matera, per rispondere la prima della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione al Presidente e l’ammenda di € 250,00 alla Società. La Società, nei termini stabiliti ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il totale proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito ha omesso di tesserare un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Montemurro Domenico, il quale all’epoca dei fatti non risultava né tesserato né abilitato, nonostante lo stesso avesse avuto diritto a partecipare al corso allenatori, indetto dal proprio Comitato Regionale, per aver vinto l’anno precedente il campionato di serie C, così come tra l’altro ammesso dalla stessa Società. La Società è risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione fino al 5 giugno 2009 a Maria Saccospera e l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ASD Cavaliere Matera.

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