F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009  (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Atletic Montaquila) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETIC MONTAQ

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CDN del 05.05.2009

 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Atletic Montaquila) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETIC MONTAQUILA (nota n. 5551/187pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Denisa Varone, quale Presidente della soc. ASD Atletic Montaquila, e la soc. ASD Atletic Montaquila, per rispondere la prima della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre del Presidente e l’ammenda di € 250,00 alla Società. La Società ha fatto pervenire una memoria, nei termini stabiliti, con la quale ammettendo i fatti ha chiesto di trattare bonariamente il deferimento de quo. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Morelli Giampiero, il quale non risultava tesserato per la ASD Atletic Montaquila successivamente alla stagione 2005/2006.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione fino al 5 giugno 2009 al Presidente Denisa Varone e l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ASD Atletic Montaquila.

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